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15/10/2020 - La stabilizzazione del personale a tempo determinato e obbligo di procedere da parte della PA

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
La stabilizzazione del personale a tempo determinato e obbligo di procedere da parte della PA
di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone;
 
La vicenda
La questione di diritto ha riguardato la maturazione del requisito, ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione, indetta dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, da parte di un dipendente assunto a tempo determinato, a seguito di concorso pubblico, che nell'anno 2007 non aveva maturato il requisito del compimento del triennio previsto dalla legge finanziaria n. 296/2006, essendo stato assunto in data 21 dicembre 2005. Un dipendente, ha partecipato alla procedura di stabilizzazione avendo stipulato un contratto a tempo determinato di durata triennale prima del 29 settembre 2006, pur non avendo maturato alla data di indizione della procedura i tre anni previsti dalla normativa. La PA, nel caso di specie, ha ritenuto non maturati i requisiti per la stabilizzazione ed escluso il dipendente dalla stabilizzazione, assunto questo che è stato ritenuto corretto dal Tribunale di rimo grado cui si è rivolto il dipendente estromesso. Di diverso avviso è stata, invece, la decisione della Corte di appello adita dal dipendente. Secondo i giudici di appello la disposizione legislativa non ha richiesto che il compimento del triennio dovesse realizzarsi nell'anno 2007, avendo il legislatore richiesto solo che il contratto a termine fosse stato stipulato anteriormente al 29 settembre 2006. Di conseguenza, è stato ritenuto che la stabilizzazione non fosse condizionata dalla cessazione dal servizio di personale di ruolo e che il diritto ad essere definitivamente assunto fosse sorto il giorno successivo alla scadenza del contratto a termine, prorogato al 31 dicembre 2009. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione la PA per aver la Corte di merito erroneamente interpretato le disposizioni normative, da riferire, rispettivamente, alle stabilizzazioni consentite per l'anno 2007 ed a quelle autorizzate per l'anno successivo. Infatti, solo per le prime richiesta come unica condizione la maturazione del triennio, mentre per le altre l'immissione in ruolo è condizionata dalle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, presupposto, questo, non verificatosi nella fattispecie. In altri termini, a dire della PA ricorrente, il comma 519 non può essere invocato nell'ipotesi in cui il triennio non fosse maturato entro l'anno 2007 stigmatizzando come la disciplina dettata dalla L. n. 296/2006 deve essere letta nel suo complesso, perché il legislatore ha inteso dare continuità al processo di stabilizzazione ed ha previsto condizioni diverse per ogni annualità interessata dai processi in corso.
La conferma della sentenza del giudice di legittimità
Secondo la Cassazione il ricorso è infondato, e va confermata la corretta interpretazione della normativa da parte della Corte di merito. Infatti, la PA fa leva su un'esegesi della disposizione normativa che svaluta del tutto il tenore letterale della stessa, non considera le finalità perseguite dal legislatore né tiene conto del fatto che la procedura di stabilizzazione, per come disciplinata ed in ragione dei requisiti richiesti, si protrae nel tempo e può concludersi non solo in annualità diversa da quella in cui la stessa prende avvio ma anche, per i singoli partecipanti, in momenti temporali non coincidenti. Con le disposizioni previste dal comma 519 e quelle del comma 526 della legge finanziaria del 2007 hanno disciplinato procedure distinte le quali, pur se destinate alla medesima platea di "stabilizzandi", prevedono, per il resto, presupposti diversi che legittimano il ricorso al reclutamento, perché solo per quelle riferite all'anno 2008 è richiesta l'ulteriore condizione del rispetto del limite della spesa pari al 40% di quella derivante dai rapporti di lavoro cessati nell'anno precedente. Infatti, il comma 526 prevede che "Le amministrazioni … possono altresì procedere, per l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519". Secondo la Cassazione, che le iniziative di stabilizzazione previste dal comma 526 siano diverse ed ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal comma 519 è reso evidente dall'incipit della disposizione e dal significativo utilizzo dell'avverbio "altresì", che rimarca la diversità fra le procedure, pensate dal legislatore in successione, con l'evidente finalità di assicurare il più possibile il superamento del precariato e, quindi, di consentire l'assunzione, ma a determinate condizioni, anche del personale rimasto escluso dalla prima stabilizzazione. Pertanto, dalla ritenuta diversità delle procedure disciplinate, rispettivamente, dai commi 519 e 526 discende che, quanto ai requisiti necessari ai fini della stabilizzazione, non è possibile estendere alla prima le condizioni richieste per l'altra procedura, come, invece, finisce per sollecitare l'amministrazione ricorrente la quale, pur riconoscendo di avere avviato la stabilizzazione ai sensi del comma 519, insiste nel sostenere che il dipendente estromesso, classificatosi in posizione utile, non poteva essere immesso definitivamente in ruolo in quanto maturava il triennio in un'annualità, il 2008, in relazione alla quale occorreva anche l'ulteriore requisito del rispetto del turn-over. Inoltre, non si può ritenere che l'applicabilità del comma 519 debba essere circoscritta ai soli assunti a tempo determinato che maturavano entro il 2007 il requisito triennale, perché detta interpretazione contrasta con il tenore letterale della norma. Infatti, la disposizione legislativa nel ricomprendere nella platea degli "stabilizzandi" tutto il personale che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, non fissa una data limite entro la quale il requisito stesso deve essere posseduto, data che, pertanto, non può che essere quella necessariamente correlata al compimento dei tre anni a partire dal 19/09/2006, requisito quest'ultimo posseduto dal ricorrente nel caso di specie. In altri termini, secondo la Cassazione, il richiamo all'anno 2007 è riferito alla sola imputazione di spesa, non alla maturazione del triennio, che, nell'intento del legislatore, poteva essere anche successiva all'entrata in vigore della legge, purché il contratto fosse stato stipulato anteriormente e sempre che la stabilizzazione avvenisse solo una volta realizzatasi la condizione posta. Infatti, a suo tempo le Sezione Unite della Cassazione con la sentenza n. 16041/2010 nell'interpretare il comma 519 non hanno individuato alcun limite temporale, diverso da quello correlato il giorno, entro il quale il requisito doveva essere posseduto ed hanno fatto riferimento all'avvenuta maturazione o meno del triennio solo al fine di stabilire un ordine di priorità fra coloro che la stabilizzazione avevano richiesto.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato con obbligo della PA a procedere alla stabilizzazione e al pagamento delle differenze retributive non corrisposte al dipendente estromesso dal 1 dicembre 2010 fino alla data di effettiva assunzione in servizio.
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