15/10/2020 - L’INPS chiarisce: la quarantena non verrà equiparata alla malattia
tratto da lapostadelsindaco.it
L’INPS chiarisce: la quarantena non verrà equiparata alla malattia
La Rivista del Sindaco 14/10/2020
A causa dell’incremento dei contagi dovuti al Covid-19 registrati nelle ultime settimane in tutto il territorio nazionale, l’INPS con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti nel caso in cui i dipendenti siano costretti a dover svolgere la propria attività lavorativa da casa, a causa di eventuali nuove chiusure regionali o locali.
In particolare, l’INPS ha precisato che la quarantena non verrà automaticamente equiparata alla malattia, non essendo sufficiente che vi sia stata a monte un’ordinanza o un provvedimento dell’autorità amministrativa, ma ha chiarito che diventa tale solo se viene decisa da un operatore di sanità pubblica, come avviene nel caso di un contatto stretto con soggetti risultati positivi.
Si tratta di una novità importante che va a limitare la portata dell’art. 26 del Decreto 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), che invece prevede: “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
L’INPS nel provvedimento n. 3653 ha stabilito che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o delle degenza ospedaliera in tutti quei casi in cui il lavoratore si trova in quarantena o in sorveglianza precauzionale ma continua a svolgere la propria attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio, in base agli accordi presi con il proprio datore di lavoro. In tal caso, infatti, non c’è alcuna sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione, come avviene normalmente nei casi di malattia comune.
Identica situazione riguarda i lavoratori considerati “fragili” che in quarantena continuano a svolgere la propria attività lavorativa da casa. L’INPS ha specificato per tale categoria di lavoratori che la quarantena e la sorveglianza precauzionale non rappresentano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta che sia tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, che è il presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune, ma configurano situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore vuole tutelare equiparando tali fattispecie alla malattia, ai fini del trattamento economico.
Quindi in caso di malattia conclamata viene garantito il diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale per il dipendente che si trova impossibilitato a svolgere il proprio lavoro.
Articolo a cura di Casoni Manuel