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13/10/2020 - Non occorre la qualifica di dirigente per la firma delle ingiunzioni fiscali

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Non occorre la qualifica di dirigente per la firma delle ingiunzioni fiscali
di Roberto Rossetti - Comandante Polizia Locale
 
Un comune emette ingiunzioni fiscali, ex art. 3R.D. n. 639/1910, per il recupero delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada a firma del comandante della Polizia Locale.
Gli interessati ricorrono con successo al Giudice di Pace, ma il comune si appella vittoriosamente in Tribunale, quest'ultimo ritenendo, tra l'altro, di disattendere anche la ipotizzata illegittima sottoscrizione dell'atto del comandante della Polizia Locale, per difetto di legittimazione, trattandosi di ordinanza per il recupero di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e senza firma autografa, ma con la sola indicazione a stampa del nome del responsabile, come espressamente previsto dagli artt. 383, comma 4 e 385, commi 3 e 4, del regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992).
Gli interessati ricorrono in Cassazione eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 17D.Lgs. n. 165/2001, "Funzioni dei dirigenti", qualifica reputata necessaria per la sottoscrizione delle ordinanze opposte, che, invece, recavano solo la firma scannerizzata del comandante della Polizia Locale.
La Corte, tenuto conto che le ordinanze opposte mirano al recupero delle entrate extratributarie derivanti da violazioni al codice della strada, anch'esse, come il verbale di contestazione, possono essere sottoscritte in maniera automatizzata e a tal proposito si riferisce a conforme giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. VI, sent. (ud. 12 febbraio 2015) 13 maggio 2015, n. 9815Cass. civ., Sez. I, sent. (ud. 14 giugno 2006) 12 ottobre 2006, n. 21918.
Per quanto attiene la corretta individuazione del soggetto competente alla firma degli atti, la Corte rileva che il giudice di appello, tenuto conto della particolarità del titolo del credito vantato, ha ritenuto che la competenza spettasse, sulla base delle norme dettate dallo stesso codice della strada, alla Polizia Locale, in persona del Comandante.
Una volta accertato che la firma, riprodotta in maniera meccanizzata come previsto dalla normativa di settore, è riferibile al titolare dell'ufficio, la Corte esclude la necessità che questi debba anche rivestire la qualifica dirigenziale.
A sostegno di tali tesi la Corte si riferisce a quanto statuito nella sentenza Cass. civ., Sez. V, ordinanza (ud. 27 aprile 2017) 17 maggio 2017, nella quale, con riferimento all'emissione di avvisi di liquidazione ICI, parimenti di competenza comunale, il collegio aveva osservato che, in materia di formazione degli atti amministrativi informatici, le relative disposizioni sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia configurabile una formazione con tecniche automatizzate e cioè, quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto, senza esercizio di poteri discrezionali e, nel caso di specie, le ordinanze opposte, sono state emesse semplicemente a fronte di omessi pagamenti.
Per quanto attiene alla qualifica rivestita dal firmatario, sempre con riferimento allo stesso precedente giurisprudenziale e analogamente al funzionario comunale incaricato dell'emissione degli avvisi di liquidazioni ICI, la Corte osserva semplicemente che non è richiesta la qualifica dirigenziale per emettere l'ordinanza di ingiunzione fiscale, per il recupero di somme non versate all'ente locale, laddove tale persona sia stata designata per tutte le attività gestionali e organizzative relative all'applicazione delle sanzioni per violazioni alle norme stradali, compreso il recupero dei relativi credit inevasi, con le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ancora consentite per effetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, D.L. n. 248/2007, convertito nella L. n. 31/2008.
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