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12/10/2020 - Le nuove misure restrittive decise dal Governo di fronte all’impennata dei contagi

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Le nuove misure restrittive decise dal Governo di fronte all’impennata dei contagi
di Michele Deodati - Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
Di fronte all’impennata dei contagi, il Governo tenta di correre ai ripari con nuove misure improntate a mantenere lo stato di emergenza. Il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del medesimo giorno, si propone innanzitutto di intervenire sul disegno profilato dal precedente D.L. n. 19/2020, posticipando la scadenza dello stato di emergenza dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
Tra le misure che hanno destato maggiore allarme sociale, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. In realtà, leggendo la norma, si evince che la misura non è così drastica, in quanto prevede obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Per comprendere l’effettiva portata della disposizione, è utile riflettere in via sistematica sul contesto normativo in cui la stessa è stata inserita, e cioè all’interno delle misure che il D.L. n. 19/2020 all’art. 1 prevede come possibili per contrastare i rischi derivanti dal dilagare del contagio da covid-19, in base ai principi di adeguatezza, proporzionalità e diversificazione territoriale. È dunque logico attendersi, in prospettiva, provvedimenti attuativi, nella forma del D.P.C.M., anche molto eterogenei tra loro. Del resto, la norma si limita ad introdurre una possibilità di obbligo, ma non un obbligo diretto, se non con riferimento alla necessità di portare sempre con sé il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina).
Eccezioni
La norma prevede inoltre due importanti eccezioni: il caso in cui per le caratteristiche dei luoghi o per circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e la salvezza per i protocolli già vigenti in materia di accesso alle attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Altre esclusioni riguardano:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Misure adottate dalle Regioni
Cambia il regime giuridico per le misure adottate a livello locale rispetto a quelle adottate a livello nazionale. Ora le Regioni possono adottare solo misure più restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del D.L. n. 33/2020, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.
Normativa transitoria: le restrizioni
Il D.L. n. 125/2020 prevede una disciplina transitoria nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020. In questo frangente temporale continuano ad applicarsi le misure previste nel D.P.C.M. 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del D.L. n. 19 del 2020, come introdotta dal decreto n. 125/2020, dell'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Se più sopra abbiamo visto come la previsione dell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto sia una facoltà rimessa alla fase attuativa, notiamo invece che in virtù della disciplina transitoria contenuta nell’art. 5 del D.L. n. 125/2020, questi obblighi operano immediatamente fino al 15 ottobre 2020, in attesa che i provvedimenti attuativi ne definiscano meglio i contorni.
Sono comunque esclusi da questi obblighi:
a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
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