12/10/2020 - Assunzioni disabili e tetto di spesa
tratto da self-entilocali.it
Lombardia, del. n. 134 – Assunzioni disabili e tetto di spesa
Pubblicato il 9 ottobre 2020
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito al rapporto tra la disciplina delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/1999 e le nuove disposizioni in materia di assunzione di personale dei Comuni ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del relativo decreto attuativo 17 marzo 2020.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 134/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre 2020, hanno precisato che la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva è inclusa nel computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato rilevante ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, fermo restando che all’interno della spesa complessiva per tutto il personale dipendente gli enti devono rispettare la quota di riserva ex art. 3 dalla legge 68/1999.
La presente Sezione ha inoltre precisato che la nuova normativa in materia di capacità assunzionali introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, improntata alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, segna una discontinuità con la previgente normativa che limitava le assunzioni sulla base di tetti di spesa e sul turn over, pertanto la nuova disciplina in materia di capacità assunzionali offre una definizione onnicomprensiva della spesa per il personale portando dunque alla conclusione che la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili, entro la quota di riserva, è da includere nel computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai sensi della nuova disciplina introdotta dal predetto articolo.
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