Corte Costituzionale
Sentenza n. 200 del 16/09/2020
Pubblico impiego – assunzione impieghi regionali – pubblicità calendario e svolgimento delle prove – diritto a permanere in graduatoria nel periodo di astensione obbligatoria per maternità - illegittimità
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La disposizione regionale impugnata (art. 21, L. reg. Liguria n. 29/2018), disciplina, le modalità di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l’accesso agli impieghi regionali. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1172, lett. l), 511 e 974 Cost. da cui risulterebbe violata la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la disciplina dei concorsi per l’accesso al lavoro pubblico è sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto già instaurato. I profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale «rientrano nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione». Nel caso di specie, peraltro, la Corte ritiene che questa competenza è stata esercitata dalla Regione Liguria adottando forme di pubblicità che appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità in favore dei candidati, ma anche in linea con gli intendimenti generali fatti propri dallo stesso legislatore statale. La Corte dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, della l. reg. Liguria n. 29/2018, nella parte in cui prevede che i candidati non possono essere immediatamente assunti, qualora si trovino nei periodi corrispondenti al congedo ovvero all’interdizione dal lavoro, in quanto in contrasto con tutti i parametri che congiuntamente esprimono i principi di non discriminazione, di protezione del minore e di tutela della maternità.
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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 19617 del 18/09/2020
Pubblico impiego – accesso dirigenza al SSN - valutazione titoli accademici – riconoscimento laurea triennale
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Cassazione ritiene infondata la denuncia formulata dalla ricorrente che valorizza il termine "diploma di laurea" per escludere dalla procedura di selezione dedotta in giudizio la partecipazione di alcuni candidati in possesso della laurea "triennale" e non del diploma di laurea quadriennale, conseguito secondo il "vecchio" ordinamento universitario. La Corte Suprema ritiene che la "ratio" ispiratrice della riforma attuata con la L. n. 127 del 1997 e successivamente con i D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004, è da leggersi in conformità all'art.1 della Direttiva la direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988. Pertanto, il legislatore con le disposizioni di legge che disciplinano l'accesso alla dirigenza, i criteri di selezione dei dirigenti, i meccanismi degli incarichi dirigenziali, ma più in generale i criteri ed i meccanismi di reclutamento, di selezione, dì progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, laddove non ha inteso richiedere in modo espresso un titolo di studi ulteriore e specializzante, ma ha fatto riferimento alla laurea o al diploma di laurea ha inteso richiedere il possesso dell'unica "laurea" oggi riconosciuta in quanto tale che è quella cd. triennale, ossia quella conseguita all'esito di un corso di studi universitari di durata triennale.
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Corte dei conti
Sezione delle Autonomie deliberazione n.10/2020
Enti locali - Non si applica il divieto di assunzione all’istituto dello “scavalco condiviso”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene circa la riconducibilità o meno dello “scavalco condiviso” - fattispecie che consente ai Comuni di utilizzare per periodi predeterminati personale proveniente da altri Enti del comparto, previo assenso del dipendente, sulla base di una convenzione stipulata tra le amministrazioni interessate- nell’ambito delle assunzioni vietate, ex art. 9,comma 1- quinquies del d.l. 113/2016, agli enti territoriali non rispettosi dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci. I giudici sulla materia enunciano il seguente principio di diritto al quale si conformeranno tutte le sezioni regionali di controllo: «Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore».
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Dipartimento della Funzione pubblica
Elaborato il “Bando-tipo” per il reclutamento di personale Area II
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Procedure concorsuali più rapide e informatizzate, un reclutamento più uniforme sul territorio, una valorizzazione delle nuove competenze, a partire da quelle trasversali e digitali. È stato elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica il bando-tipo per il personale di Area II. I bandi-tipo sono un modello di riferimento per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, pensati per semplificare e omogeneizzare, appunto, le modalità di reclutamento sul territorio. Le innovazioni radicali riguardano innanzitutto il metodo: presentazione della domanda di partecipazione al concorso tramite SPID, svolgimento delle prove in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, possibilità per la commissione esaminatrice e le sottocommissioni di svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. Il cambiamento, però, non si ferma qui: spazio alle competenze trasversali, tecniche e attitudinali. Inoltre, alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali. Di prossima pubblicazione il bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III.
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