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09/10/2020 - Scopo e funzione dell'accesso civico generalizzato. Pronuncia del Consiglio di Stato.

tratto da ildirittoamministrativo.it
Scopo e funzione dell'accesso civico generalizzato. Pronuncia del Consiglio di Stato.
 
 
Su di un piano generale, in ossequio ai principi recentemente ribaditi dall’Adunanza Plenaria (cfr. Cons. St., Ad. Plen 10/2020), deve ricordarsi che l’accesso civico generalizzato, riconosciuto e tutelato “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013), può essere esercitato da “chiunque” (quanto alla legittimazione soggettiva) e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza.
Con tale istituto il legislatore ha evidenziato la volontà di superare il limite del divieto di controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni previste dallo strumento dell’accesso documentale così come disciplinato nella l. 241/90.
Invero, nell’accesso civico generalizzato, nel quale la trasparenza si declina come “accessibilità totale” (cfr. Corte Cost., 21 febbraio 2019, n. 20), si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa.
Ne deriva che, in tale assetto, l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, ferme restando eventuali contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, con eccezioni stabilite espressamente dalla legge volte a garantire un livello di protezione massima a determinati interessi ritenuti di particolare rilevanza per l’ordinamento giuridico.
Secondo tale logica non appare configurabile un potere dell’amministrazione di valutare se i dati già resi pubblici, costituenti l’elaborazione dei dati “grezzi” originari, soddisfino la ricordata esigenza conoscenza, posto che tale potestà o potere – che consisterebbe in una delimitazione del contrapposto diritto di accesso - non risulta contemplato da alcuna norma.
L’amministrazione deve invece acconsentire l’accesso dei dati detenuti, senza alcun margine di valutazione quanto alla loro rilevanza od utilità per il richiedente.
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