09/10/2020 - Incaricati, l'orario non cambia
tratto da Italia Oggi del 09.10.2020
In un parere l'Aran risponde a un quesito sul trattamento delle posizioni organizzative
Incaricati, l'orario non cambia
La delega non trasforma i funzionari in dirigenti
di Luigi Oliveri
I funzionari incaricati nell'area delle posizioni organizzative a cui sia stata attribuita una delega di funzioni dirigenziali debbono comunque rispettare l'orario di lavoro tipico dei dipendenti dell'area delle qualifiche e non quello della dirigenza. Lo chiarisce l'Aran con il parere (orientamento applicativo) CFL101a: la delega dirigenziale, in altre parole, non può trasformare un funzionario in un dirigente, altrimenti sarebbe una palese violazione di tutte le regole e principi che disciplinano l'accesso alla dirigenza e le mansioni. L'Agenzia nazionale per la contrattazione risponde al quesito in merito alla possibilità di consentire alle posizioni organizzative con delega di funzioni dirigenziali l'articolazione dell'orario giornaliero in entrata e in uscita secondo le proprie necessità, in deroga all'orario di servizio dell'ente e anche oltre la flessibilità d'orario regolamentata per la generalità del personale, sia pur nel rispetto del debito orario settimanale di 36 ore.
È noto che la dirigenza locale non ha un debito orario preciso, ma solo l'obbligo di organizzare il proprio orario di lavoro e la presenza in servizio correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Ma, questa flessibilizzazione oraria è connessa non all'esercizio di funzioni, bensì alla qualifica e, in generale, alla constatazione che la responsabilità dirigenziale è prevalentemente connessa al risultato e, quindi, non strettamente connessa alle ore di servizio.
Ciò non vale per i dipendenti dell'area delle qualifiche, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla contrattazione collettiva in modo più classico, dunque con una connessione diretta della prestazione ad un certo regime orario. L'Aran ricorda, nell'orientamento, di aver in passato già più volte precisato che il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto a effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore: la differenza col restante personale è che le eventuali ore in più non danno diritto a recuperi o straordinari. Il parere spiega che l'orario minimo settimanale richiesto ai funzionari in posizione organizzativa «deve essere soggetto alla vigente disciplina applicabile a tutto il personale dell'ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione».
Del resto, il Ccnl 21/5/2018 «non attribuisce, in particolare, né al datore di lavoro né al dipendente il potere o il diritto all'autogestione dell'orario settimanale, consentita, invece, al solo personale con qualifica dirigenziale». Nè la delega delle funzioni dirigenziali ha il minimo potere di influire sulla regolazione del regime orario.
L'Aran precisa, ancora, che agli enti non è concesso in alcun modo di derogare al regime orario indicato.
Se il quadro contrattuale è chiaro, tuttavia un ripensamento in futuro appare necessario. Anche le posizioni organizzative dovrebbero orientare la propria attività più al risultato complessivo, che non allo scambio ore/retribuzione.
Specie, poi, in tempi di estensione del lavoro agile, quando, cioè, si sta comprendendo che la nuova frontiera del lavoro consiste appunto nella fissazione e misurazione di specifici risultati, che rendono molto meno significativo il luogo e la predefinizione di un orario rigido di lavoro.