09/10/2020 - Condizioni di applicabilità degli incentivi economici al personale per le attività di accertamento dei tributi erariali in relazione ai documenti contabili dell’Ente
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Condizioni di applicabilità degli incentivi economici al personale per le attività di accertamento dei tributi erariali in relazione ai documenti contabili dell’Ente
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
E’ un dato di fatto che, ormai, le sezioni territoriali della Corte dei conti sono orientate per un’interpretazione fortemente restrittiva con riguardo agli incentivi al personale comunale per il recupero dell’evasione tributaria; un segno di apertura, tuttavia, pare giungere dalla Corte dei conti-Lombardia, che nella delibera 10 settembre 2020, n. 113, prende in esame il riconoscimento degli incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali nell’ipotesi di approvazione del rendiconto della gestione nel termine prorogato.
Si tratta, come detto, di un segnale di apertura, tenuto conto che la giurisprudenza consultiva contabile è stata finora conforme nel ritenere che il rinvio operato dal legislatore alla disciplina dei termini prevista dal TUEL deve intendersi nel senso che l’erogazione degli incentivi al personale previsti dall’art. 1, comma 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (incentivi economici a favore di dipendenti per lo svolgimento di attività correlate all’accertamento dei tributi comunali), sia possibile solo nei confronti dei comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL, con la conseguenza che possono avvalersi della facoltà solo i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione entro i termini ordinari indicati nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non avvalendosi di proroghe, ancorché consentite ex lege; ovvero: 31 dicembre dell’anno n-1 per il bilancio dell’esercizio n e 30 aprile dell’anno n+1 per il rendiconto dell’esercizio n.
In tal senso, infatti, si sono univocamente espresse:
- Corte dei conti-Lombardia, delibere 6 novembre 2019, n. 412 e 18 marzo 2020, n. 40;
La normativa di cui qui si discute l’applicazione è, come detto, l’art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), secondo cui “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.”; norma che ha reintrodotto nell’ordinamento la possibilità di accantonare una quota del gettito tributario in un apposito Fondo, da utilizzare per il potenziamento della gestione delle entrate, ivi compresa l’incentivazione del personale a ciò dedicato.
Quanto premesso, il caso che qui interessa nasce dall’iniziativa di un Sindaco, che ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, ha chiesto al magistrato contabile un parere in merito alle condizioni di applicabilità dell’art. 1, comma 1091, legge di bilancio 2019, nella parte in cui individua l’avvenuta approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 entro il 30 aprile 2020, la condizione per riconoscere l’erogazione di un compenso incentivante al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate dell’ente, anche con riferimento alle attività correlate all’accertamento dei tributi erariali non riscossi, alla luce della proroga straordinaria disposta per questo adempimento dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”), come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
Al riguardo, i magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione soprarichiamata, hanno ritenuto che, laddove il bilancio di previsione sia stato approvato entro il 31 dicembre 2018, l’approvazione del rendiconto 2019 intervenuta oltre il 30 aprile 2020, ma entro il 30 giugno 2020, ex art. 107, D.L. n. 18/2020, consente l’erogazione degli incentivi economici IMU e TARI ai sensi dell’art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018.
La Corte dei Conti, in particolare, nella deliberazione in commento ha specificato che ai fini del riconoscimento degli incentivi economici di cui trattasi:
- l’approvazione del bilancio di previsione 2021 deve avvenire entro il 31 dicembre 2020 e non entro i termini prorogati in conseguenza di modifiche normative, ai sensi dell’art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
- l’approvazione del rendiconto 2019 entro il 30 aprile 2020, come ordinariamente fissato dall’art. 157 TUEL, è stato eccezionalmente differito al 30 giugno 2020 dal D.L. n. 18/2020, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19; tale differimento, tuttavia, non altera di per sé i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario e non produce effetto sull’avvenuta attività di riscossione nel medesimo esercizio da parte del personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali.
In buona sostanza, per il magistrato contabile, posta la diversa funzione dei documenti contabili richiamati dal comma 1091 dell’art. 1, citato, ossia il bilancio di previsione e il rendiconto dell’ente, rispettivamente preordinati alla programmazione degli interventi e all’allocazione delle relative risorse nell’esercizio finanziario futuro, il primo, e alla rappresentazione delle risultanze della gestione precedente, il secondo, sarebbe privo di senso logico correlare gli anzidetti incentivi all’approvazione del rendiconto 2019 esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 157, D.Lgs. n. 267/2000.
Si potrebbe obiettare che anche l'ente che non approva il bilancio entro il 31 dicembre e che, conseguentemente, si trova a operare nei primi mesi dell'anno successivo in esercizio provvisorio, può stanziare le somme relative al fondo con l'approvazione del bilancio di previsione (o dopo, con apposita variazione, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente), incidendo i vincoli dell'esercizio provvisorio sull'ente solo fino all'approvazione del documento contabile previsionale e, vieppiù, non ostando all’attività di tipo accertativo dell’ufficio tributi, né alla gestione della riscossione volontaria coattiva delle entrate tributarie; ma tant’è, e le conclusioni delle sezioni territoriali della Corte dei conti continuano a mettere in crisi l'erogazione dell'incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2019, dal momento che la maggior parte dei comuni italiani non riesce a rispettare il termine del 31 dicembre (che, per questo, viene sistematicamente prorogato).
La deliberazione in commento, in ogni caso, rappresenta un’interpretazione meno restrittiva, importante e tutelante, a salvaguardia del riconoscimento delle attività di gestione delle entrate tributarie svolte nel corso del 2019 che diversamente, a causa dei possibili ritardi nell’approvazione del relativo rendiconto a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, non avrebbero potuto ricevere l’incentivazione economica stabilita dal legislatore.
Quanto premesso e pur nel pieno rispetto delle autorevoli affermazioni della magistratura contabile, è auspicabile un chiarimento normativo al riguardo, allo scopo di riconoscere pienamente i dovuti incentivi al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate (così come accadeva in relazione all’incentivo collegato all’ICI, completamente disancorato dall’approvazione dei documenti di bilancio previsionale/consuntivo), il quale sicuramente non dipende dai tempi occorrenti per l’approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto della gestione (sovente, peraltro, nemmeno per cause imputabili agli enti locali); interpretazioni che, per questo, risultano di difficile comprensione, generando peraltro disparità di trattamento tra lavoratori dello stesso comparto destinatari di incentivi di diversa natura.