08/10/2020 - Verifiche antimafia - mancanza di risposta dalla Prefettura - silenzio assenso
tratto da sentenzeappalti.it
Verifiche antimafia - mancanza di risposta dalla Prefettura - silenzio assenso (Art. 80 D.LGS. n. 50/2016)
08.10.2020 REDAZIONE
Né la Stazione appaltante aveva alcun obbligo di attendere la risposta espressa in ordine alle informazioni richieste alla Prefettura competente: a tale riguardo la sentenza ha correttamente evidenziato che, per un verso, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del d.lgs. n. n. 159 del 2011 le pubbliche amministrazioni, anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche” (non sussistendo perciò alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione); e, per altro verso, che nella specie risulta formatosi il silenzio assenso di cui all’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia.
Del resto, l’impossibilità di configurare un preventivo onere nei confronti di Consip di acquisire in anticipo la detta documentazione si ricava anche dalla lettura degli atti rilasciati dall’ANAC in sede di accesso. […]
Pertanto, come correttamente affermato dal Tribunale amministrativo, il silenzio della Prefettura, in base alla normativa di settore vigente, non poteva avere alcuna valenza preclusiva dell’aggiudicazione del Lotto in oggetto a favore del RTI -OMISSIS- : anche la contestazione relativa all’asserita necessità di attendere il riscontro espresso della Prefettura si rivela dunque strumentale e non pertinente ai fini delle valutazioni che la Stazione appaltante era chiamata ad effettuare nella specie.
Per completezza giova poi osservare come l’accesso e la consultazione della banca dati nazionale ai fini dell’acquisizione della documentazione antimafia sono consentiti ai sensi dell’art. 97 del citato D.lgs. n. 159 del 2011 anche da parte dell’ANAC che, a tale riguardo, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza e controllo della procedura per cui è causa, nulla ha nello specifico segnalato.[rif. art. 80 d.lgs. n. 50/2016]