08/10/2020 - Rimozione di rifiuti abbandonati, ordinanza illegittima se manca l'avviso di avvio del procedimento
segnaliamo da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com - 07.10.2020
Rimozione di rifiuti abbandonati, ordinanza illegittima se manca l'avviso di avvio del procedimento
di Pietro Verna
In breve
La disposizione del sindaco deve essere preceduta dalla comunicazione agli interessati, pena l'illegittimità per difetto di istruttoria
L'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati, adottata dal sindaco (articolo 192, comma 3, del Dlgs 152/2006, Codice dell'ambiente) deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, pena l'illegittimità per difetto di istruttoria.
Il che si evince dal suddetto articolo 192, comma 3, del codice dell'ambiente che impone all'amministrazione di instaurare un contraddittorio con i potenziali destinatari dell'ordinanza di rimozione («…chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali questa violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo»).
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 9258/2020 che ha annullato l'ordinanza con la quale il sindaco di un Comune, sulla base degli articoli 50 del Dlgs 267/2000 (Tuel) e 192, comma 3, del codice dell'ambiente, aveva ingiunto a una società di procedere al recupero e al trasporto in discarica di rifiuti speciali non pericolosi depositati su un terreno di sua proprietà.
Il che si evince dal suddetto articolo 192, comma 3, del codice dell'ambiente che impone all'amministrazione di instaurare un contraddittorio con i potenziali destinatari dell'ordinanza di rimozione («…chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali questa violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo»).
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 9258/2020 che ha annullato l'ordinanza con la quale il sindaco di un Comune, sulla base degli articoli 50 del Dlgs 267/2000 (Tuel) e 192, comma 3, del codice dell'ambiente, aveva ingiunto a una società di procedere al recupero e al trasporto in discarica di rifiuti speciali non pericolosi depositati su un terreno di sua proprietà.