08/10/2020 - Non compete al Comune il bonus facciate per il lavoro di ristrutturazione di immobili propri
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Non compete al Comune il bonus facciate per il lavoro di ristrutturazione di immobili propri
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 397, del 23 settembre 2020, ha negato al Comune di beneficiare dell'agevolazione per il bonus facciate, introdotto dalla legge di Bilancio 2020 , per la ristrutturazione di un suo immobile.
Nel caso in esame un Comune istante, proprietario dell'edificio adibito a sede istituzionale e a uffici dell'ente, intende realizzare interventi di restauro della facciata esterna dell'edificio, per i quali è prevista la detrazione, nella misura del 90 per cento delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 1, commi 219 e seguenti, della L. n. 160 del 2019, legge di Bilancio 2020 (c.d. bonus facciate).
Il Comune chiede se l'agevolazione si applichi:
- a tutte le tipologie di edifici, compresi gli edifici destinati a attività istituzionali dell'ente pubblico;
- a tutte le tipologie di contribuenti, anche se non soggetti all'imposta sul reddito, ivi compresi gli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell'IRES, ai sensi dell'art. 74, D.P.R. n. 917/1986, cd. TUIR;
- se gli enti pubblici territoriali, esenti dal pagamento dell'IRES, possano beneficiare, come previsto dall'art. 121, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, della trasformazione della detrazione di imposta prevista per il bonus facciate in credito di imposta, compensabile mediante il modello F24 per il pagamento di tributi vari e di contributi previdenziali, oppure cedibile a terzi.
Il bonus facciate: cenni
L'Agenzia delle Entrate con la corposa Circ. n. 2/E, del 14 febbraio 2020, ha fornito i chiarimenti sulla novità introdotta dall'ultima legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019) , sul cd. bonus facciate, vale a dire la nuova detrazione spettante per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali.
Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
La spesa è detraibile nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, ripartite in 10 quote annuali di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi. A differenza di altre agevolazioni sulla casa, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa.
Sotto il profilo soggettivo la detrazione ai fini dell'imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Sono esclusi, ad esempio, dalla possibilità di fruire del bonus facciate, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il bonus facciate in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova agevolazione:
- le persone fisiche;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Ai fini della detrazione, i soggetti indicati devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il caso dell'azienda pubblica che restaura facciate degli immobili: il beneficio riguarda una sola agevolazione
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. interpello n. 179, dell'11 giugno 2020, ha chiarito che l'azienda pubblica che restaura la facciata di alcuni dei suoi immobili e contestualmente effettua anche la riqualificazione energetica dell'involucro degli stessi, può avvalersi di una sola delle relative agevolazioni (risparmio energetico o bonus facciate).
Nel caso in esame l'azienda istante ha fatto presente di essere un ente pubblico incaricato di gestire la sanità di alcune province con la conseguenza che numerose attività aziendali risultano classificate come commerciali e, pertanto, soggette al pagamento dell'imposta sui redditi.
In qualità di proprietaria di un vasto parco immobiliare, l'Azienda opera anche come soggetto responsabile di numerosi interventi di riqualificazione (energetica e non) presso le strutture di proprietà, o comunque appartenenti al patrimonio pubblico, tra cui anche interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici per i quali è prevista la detrazione, nella misura del 90 per cento delle spese sostenute come previsto dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 219 e seguenti L. n. 160 del 2019).
L'Azienda pubblica istante chiede se la citata agevolazione si applichi:
- a tutte le tipologie di edifici (residenziali e non);
- a tutte le tipologie di contribuenti soggetti all'imposta sul reddito, comprese le persone giuridiche;
- alle spese sostenute per la realizzazione dell'isolamento termico degli edifici.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che la nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, prevede una disciplina che consente una detrazione dall'imposta lorda (cd. bonus facciate), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.
La Circ. delle Entrate del 14 febbraio 2020, n. 2/E, ha chiarito che sotto il profilo soggettivo la detrazione in esame riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto.
L'Agenzia delle Entrate evidenzia che in considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al bonus facciate e quelli di riqualificazione energetica, riguardanti l'involucro dell'edificio, oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio , è possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa; pertanto, concludono i tecnici delle Entrate, con riferimento alla fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, l'Azienda può beneficiare, solo della detrazioni d'imposta, per il cd. bonus facciate.
Bonus facciate in caso di Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici
Con la Risp. interpello n. 182/2020 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un soggetto istante che assieme ad altre persone intende eseguire lavori di pulitura e tinteggiatura esterna sul fabbricato in comproprietà e che intenderebbe fruire della detrazione prevista dalla legge di Bilancio 2020; il quesito posto riguarda, in particolare, la possibilità di fruire della predetta detrazione anche qualora gli interventi in esame riguardino edifici ubicati in Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici.
L'Agenzia delle entrate in merito al caso evidenziato nel quesito , circa la possibilità di beneficiare della detrazione in esame nel caso di interventi effettuati su edifici ubicati in Comuni privi di strumenti urbanistici, ma ricadenti in territori aventi caratteristiche tali da rientrare nelle predette zone A o B individuate dal D.M. n. 1444/1968, fa presente che nella Circ. n. 2/E del 2020 è stato precisato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Si è inteso, in tal modo, tener conto del fatto che il citato D.M. n. 1444 del 1968 identifica, nell'ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ed è stato, pertanto, richiamato dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale.
Tale decreto, tuttavia, pur essendo riferimento necessario per i Comuni, che in sede di redazione degli strumenti urbanistici devono applicare i predetti limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli mediante gli strumenti di pianificazione, non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione prevista.
Per tali motivi, si è, dunque, ritenuto che, ai fini del bonus facciate, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B , individuate dal citato D.M. n. 1444 del 1968.
Nella Circ. n. 2/E del 202 è stato, inoltre, precisato che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Tale assimilazione non può, dunque, essere attestata, come proposto dall'istante, da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali. Nel caso di specie, pertanto, l'istante, potrà fruire della detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti l'equipollenza in questione.
La risposta delle Entrate
Sotto il profilo soggettivo, affermano i tecnici delle Entrate, tenuto conto del tenore letterale del citato comma 219, dell'art. 1, della legge di Bilancio 2020, che introduce la detrazione ai fini dell'imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi previsti, senza porre ulteriori condizioni , la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
In linea generale, osservano i tecnici delle Entrate, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell'IRES, ai sensi dell'art. 74 del TUIR.
Tali soggetti non possono neanche esercitare l'opzione prevista dall'art. 121, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), che consente, alternativamente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta o di cedere un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.