08/10/2020 - La tassa sui rifiuti è dovuta a prescindere dalla qualità del servizio.
tratto da passiamo.it
La tassa sui rifiuti è dovuta a prescindere dalla qualità del servizio.
In base agli artt. 62 e 64, D.Lgs. n. 507 del 1993, i Comuni devono istituire un’apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell’utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass. civ. Sez. V Ord., 22/09/2020, n. 19767).