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08/10/2020 - Fondo incentivante e certificazione del revisore

tratto da self-entilocali.it
Puglia, del. n. 85 – Fondo incentivante e certificazione del revisore
Pubblicato il 7 ottobre 2020

 
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta gestione del fondo salario accessorio.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 85/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre 2020, hanno ribadito che non è possibile un controllo del revisore legali dei conti ex post, c.d. ora per allora, rispetto a contratti integrativi già sottoscritti ed applicati e né è possibile sottoscrivere contratti decentrati integrativi in caso di mancata trasmissione delle relazioni tecnico- finanziarie e illustrative all’organo di revisione o in caso  di certificazione negativa.
La Corte dei Conti ha ricordato che:
  • Ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies e 40, comma 1 del d.lgs. 165/2001, ogni contratto decentrato integrativo deve essere accompagnato da una relazione tecnico- finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti, in quanto è imprescindibile la valutazione di controllo circa la sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e la conformità degli stessi ai vincoli di legge e di bilancio in generale, specie in relazione ai trattamenti accessori;
  • Ai sensi dell’art. 6, comma 6 del CCNL FL 21.05.2018, devono essere inviate formalmente all’organo di revisione dei conti le relazioni di cui al punto precedente e laddove non pervengano rilievi entro 15 gg dal suddetto organo, l’ente ha la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto decentrato integrativo;
  • La certificazione preventiva e non successiva (c.d. sanatoria) dell’organo di revisione dei conti costituisce elemento imprescindibile, conformemente a quanto disposto dall’art. 119 della Costituzione. Pertanto non è possibile sottoscrivere ed applicare contratti decentrati integrativi privi di certificazione in quanto non ancora rilasciata o addirittura avente rilievo negativo (si veda circolare della RGS n. 25/2012).
La magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha altresì ricordato che, in base a quanto previsto nell’allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, la spesa riguardante il fondo per la produttività è interamente stanziata e impegnata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la produttività e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo.
Pertanto la costituzione del fondo è condizione vincolante per le risorse che si riversano nel risultato di amministrazione ed è finalizzata ad evitare che esse siano considerate economie di bilancio.
Infine, la presente Sezione ha ricordato che la sottoscrizione del contratto decentrato è strumento necessario per l’erogazione delle risorse del trattamento accessorio, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante  che deve essere stipulato entro l’anno di riferimento (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n. 263/2016).
Leggi la deliberazione
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