08/10/2020 - Capacità assunzionale Province: disciplina dei resti e della mobilità
tratto da entilocali-online.it
Capacità assunzionale Province: disciplina dei resti e della mobilità
07Ott, 2020 by Redazione
Nella Delibera n. 110 del 31 luglio 2020 della Corte dei conti Umbria, una Provincia ha chiesto un parere sull’applicabilità anche a tali Enti della possibilità (riconosciuta dall’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, a seguito della modifica allo stesso operata dal Dl. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019) di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali facendo riferimento non più al triennio bensì al quinquennio precedente. Inoltre, la Provincia ha chiesto un chiarimento circa la possibilità di poter continuare a considerare “neutra” la mobilità, alla luce del nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale, di cui all’art. 33 del Dl. n. 34/2019, basato sulla sostenibilità finanziaria degli Enti. La Sezione ha chiarito che, con riguardo alle Province, deve continuare a ritenersi consentito l’utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale, non interessato dai processi di ricollocazione di cui all’art. 1, commi da 422 a 428, della Legge n. 190/2014, se intervenute nel triennio precedente, come stabilito dall’art. 1, comma 845, della Legge n. 205/2017. Relativamente alla mobilità, la Sezione precisa che nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del. Dl. n. 34/2019, attuato dal Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020, basato su criteri di sostenibilità finanziaria, detto istituto non può più considerarsi neutrale ai fini della finanza pubblica. Ciò vale anche nei confronti dei Comuni che, in ragione della elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, non risultino “virtuosi” e quindi sono destinatari di specifiche disposizioni volte ad una riduzione del rapporto spesa/entrate. Infatti, dal dettato normativo non si evincono ragioni che portino a conclusioni di segno opposto, considerato che anche per queste fattispecie trovano applicazione norme rispondenti alla medesima esigenza di generale superamento della logica del turn over e di considerazione della situazione di sostenibilità finanziaria della spesa del personale.