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07/10/2020 - Indebitamento in enti in riequilibrio finanziario

tratto da self-entilocali.it
Puglia, del. n. 84 – Indebitamento in enti in riequilibrio finanziario
Pubblicato il 6 ottobre 2020

 
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di contrarre un mutuo per coprire spese di investimento relative ad un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione di bene dell’ente che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 84/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 ottobre 2020, hanno precisato, richiamando la normativa vigente ex artt. 202, 243 bis e 243 sexies del d.lgs. 267/2000 e art. 3 della legge n. 350/2003, che:
  • Il ricorso alle procedure di riequilibrio comporta alcune limitazioni in capo all’ente interessato quali la possibilità di ricorrere all’indebitamento per coprire debiti fuori bilancio (riferiti a spese di investimento) ed essersi avvalso della facoltà di deliberare aliquote o tariffe nella misura massima consentita e d aver assunto l’impegno ad alienare beni non indispensabili per fini istituzionali e aver provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica;
  • Unica deroga espressa al regime vincolistico sopra espresso è la possibilità di contrarre mutui per progetti e interventi che garantiscano un risparmio di gestione e che siano funzionali al raggiungimento di obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale. In tal caso il mutuo potrà essere acceso per un importo inferiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi e rimborsate nell’esercizio precedente. Gli enti dovranno dimostrare, sulla base di documentate analisi proiettate lungo tutto la durata della procedura di riequilibrio l’effettività dei risparmi conseguibili e la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano di riequilibrio;
  • Per risparmio di spese si intende anche quello sopravvenuto nel corso dell’attuazione del piano di riequilibrio; infine, secondo la magistratura contabile, i risparmi possono essere sia correnti che in conto capitale che l’ente sosterrà negli esercizi compresi nel suddetto piano.
Leggi la deliberazione
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