06/10/2020 - Il PEF non è modificabile in fase di verifica dell’anomalia
tratto da self-entilocali.it
Il PEF non è modificabile in fase di verifica dell’anomalia
Pubblicato il 5 ottobre 2020
Modificare il Piano Economico Finanziario (PEF) in fase di verifica dell’anomalia comporta l’esclusione dell’operatore economico.
Questo il principio espresso dal TAR Lombardia, Sez. IV, del 2 ottobre 2020 n. 1690.
Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e deposito/custodia dei veicoli, un operatore economico aggiudicatario aveva presentato un PEF che prevedeva costi, entrate e un valore presunto della concessione per un determinato ammontare.
La stazione appaltante aveva richiesto giustificazione di congruità dei costi e l’operatore economico aggiudicatario del servizio aveva effettuato un nuovo PEF con il quale prevedeva costi, entrate e un valore della concessione riducendo i valori rispetto al PEF presentato antecedentemente.
L’operatore economico secondo in graduatoria aveva lamentato la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta in fase di valutazione di verifica dell’anomalia e aveva proposto ricorso avverso l’operatore economico aggiudicatario.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso ed hanno evidenziato che è inammissibile modificare il PEF nella fase di verifica dell’anomalia, e che qualora il PEF venisse modificato nella fase di verifica dell’anomalia ciò comporta la violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta con conseguente esclusione dell’operatore economico dalla gara.
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