06/10/2020 - Entrate locali, accesso ai conti - Possibile la consultazione dei dati finanziari dei debitori
tratto da Italia Oggi Sette del 05.10.2020
Le misure del dl semplificazioni sulla lotta all'evasione dopo la conversione in legge
Entrate locali, accesso ai conti - Possibile la consultazione dei dati finanziari dei debitori
a cura di Sergio Trovato
Amministrazioni pubbliche e concessionari privati possono accedere all'Anagrafe tributaria anche per acquisire dati e informazioni sui conti correnti dei soggetti debitori e sui rapporti che gli stessi intrattengono con banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari e con ogni altro operatore finanziario. Dopo l'accorpamento delle attività di accertamento e riscossione coattiva in un unico atto, vale a dire nell'accertamento esecutivo, viene concessa un'ulteriore arma per la lotta all'evasione. Questa misura è contenuta nell'articolo 17 bis del dl «semplificazioni» (n. 76/2020), introdotta in sede di conversione in legge (120/2020), la cui finalità è quella di rendere più efficace l'attività di esecuzione forzata e il recupero dei crediti degli enti locali, sia tributari che patrimoniali.
Amministrazioni pubbliche e concessionari privati possono accedere all'Anagrafe tributaria anche per acquisire dati e informazioni sui conti correnti dei soggetti debitori e sui rapporti che gli stessi intrattengono con banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari e con ogni altro operatore finanziario. Dopo l'accorpamento delle attività di accertamento e riscossione coattiva in un unico atto, vale a dire nell'accertamento esecutivo, viene concessa un'ulteriore arma per la lotta all'evasione. Questa misura è contenuta nell'articolo 17 bis del dl «semplificazioni» (n. 76/2020), introdotta in sede di conversione in legge (120/2020), la cui finalità è quella di rendere più efficace l'attività di esecuzione forzata e il recupero dei crediti degli enti locali, sia tributari che patrimoniali.
Il dl «Semplificazioni», dunque, attribuisce maggiori poteri agli enti locali e ai concessionari della riscossione per il recupero delle entrate, sia tributarie che patrimoniali. L'articolo 17 bis del decreto riconosce anche per la riscossione coattiva dei crediti degli enti locali il potere di accedere all'Anagrafe tributaria, facoltà già esercitata da tempo dagli agenti della riscossione, per acquisire dati e informazioni sui conti correnti dei soggetti debitori e sui rapporti che gli stessi intrattengono con banche, società di gestione del risparmio e altri operatori finanziari. In sede di conversione del dl 76/2020 il legislatore ha inserito l'articolo 17 bis il quale, per semplificare il processo di riscossione delle entrate locali, ha integrato l'articolo 1, comma 791, della legge di bilancio 2020 (160/2019), che aveva già previsto l'accesso all'Anagrafe tributaria per ottenere notizie utili nella lotta all'evasione fiscale. Con quest'ultima disposizione si va oltre, perché consente di ottenere dati e informazioni di natura finanziaria. In effetti, l'articolo 17 bis prevede la possibilità di acquisire le informazioni «di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605». Questa norma impone a banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, nonché a ogni altro operatore finanziario, di rilevare e «tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro». In buona sostanza, sono resi conoscibili tutti i dati anagrafici dei soggetti che intrattengono rapporti con gli operatori finanziari. Le informazioni finanziarie, infatti, rendono più efficace il recupero forzoso dei crediti.
In caso di inadempimento, ai debitori possono essere pignorate somme di denaro e crediti di varia natura di cui gli stessi sono titolari e che sono in possesso di terzi, vale a dire di banche e operatori finanziari.
Le informazioni sui conti e i rapporti intrattenuti dai debitori con banche, istituti di credito o altro operatore finanziario, in presenza di un'espressa istanza formulata da enti e concessionari, che sono creditori dei debitori, devono essere comunicati agli stessi, al fine di poter esperire il pignoramento presso terzi. In caso di omissioni o errate comunicazioni agli operatori finanziari verrà irrogata una sanzione ad hoc.
L'accesso all'Anagrafe dei conti, che assicura a tutti gli effetti la parità delle armi tra ruolo e ingiunzione, contribuisce unitamente ad altre misure già adottate a rendere più concreta l'azione di recupero dei crediti delle amministrazioni pubbliche.
Va ricordato che dall'anno in corso gli enti locali devono emanare gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Obbligo che è stato imposto dalla legge di bilancio 2020. I suddetti atti devono contenere l'intimazione di provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica, pena l'esecuzione forzata. Le nuove regole si applicano sia ai tributi che alle entrate patrimoniali. Sono escluse solo le sanzioni previste dal Codice della strada. Il debitore è tenuto a pagare anche gli oneri di riscossione e le spese di notifica. Le amministrazioni territoriali interessate dalle nuove disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 160/2019 (comuni, città metropolitane, province, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali) non si possono far carico di questi oneri.
Sono dovuti dal debitore i costi per la redazione e la notifica degli atti e anche quelli delle successive fasi cautelari e esecutive. Una quota viene denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», che è più o meno elevata a seconda che il debitore paghi o meno nei termini imposti dalla norma di legge. Nello specifico, il debitore è tenuto a pagare una somma pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di versamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento, con una soglia massima di 300 euro.
Qualora, invece, il pagamento venga effettuato oltre i 60 giorni, l'onere a carico del debitore sale al 6 per cento, con un tetto massimo di 600 euro. L'accertamento è anche atto della riscossione coattiva. Pertanto, occorre intimare l'adempimento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e, soprattutto, è necessario informare il destinatario che si procederà a esecuzione forzata nel caso in cui non venga effettuato il pagamento. Del resto l'avviso di accertamento esecutivo, quale atto unico, ha tre diverse funzioni, e cioè quella di atto impositivo, di titolo esecutivo e di precetto.