Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Ottobre / 05/10/2020 - La perimetrazione e delimitazione delle zone farmaceutiche è obbligo biennale in capo ai Comuni

05/10/2020 - La perimetrazione e delimitazione delle zone farmaceutiche è obbligo biennale in capo ai Comuni

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
La perimetrazione e delimitazione delle zone farmaceutiche è obbligo biennale in capo ai Comuni
di Carlo Antonio Morabito - Segretario Generale a riposo
 
Contenuto del contenzioso
E’ il silenzio serbato dall’Amministrazione Comunale, recepito da parte ricorrente, che ha indotto quest’ultima al ricorso. Conseguentemente nasce contenzioso presso il T.A.R. della Puglia. Quanto richiesto è l’accertamento dell’esistenza dell’obbligo ad un provvedimento espresso da parte del Comune per la perimetrazione e delimitazione delle zone farmaceutiche, provvedimento che deve stabilire quante farmacie possono essere presenti sul territorio comunale. L’atto introduttivo del ricorso si basa sulla diffida presentata all’Ente Locale, da questo disattesa, affinché definisse, l’iniziato procedimento di revisione con un atto formale di chiusura del procedimento.
A fronte della diffida di parte istante, il Comune giustifica la sua inerzia affermando che non sono modificati i presupposti che possano permettere un cambiamento della perimetrazione precedentemente già definita e quindi non ci sarebbe necessità di provvedimento espresso.
Motivi di ricorso
Due sono le evidenze di parte ricorrente:
- il silenzio serbato dal Comune che concretizza la violazione dell’art. 2, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, il quale statuisce l’obbligo per le Amministrazioni di provvedere mediante un provvedimento espresso;
- la violazione dell’art. 2 della L. 2 aprile 1968 n. 475, come modificato e integrato dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, che prevede il numero di farmacie possibili sul territorio comunale;
In virtù dei suddetti assunti parte ricorrente individua l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Normativa di riferimento
E’ la L. 2 aprile 1968 n. 475, con particolare riferimento all’art. 2, che disciplina il servizio farmaceutico. Detta norma risulta modificata e integrate dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012 n. 27. Tale normativa, sin dall’anno 2012, stabilisce che negli anni dispari deve iniziare la procedura di perimetrazione e delimitazione delle zone farmaceutiche nell’ambito del territorio comunale e che la stessa si deve concludere con un formale provvedimento adottato entro il 31 dicembre del successivo anno pari.
Valutazione e Decisione del Giudicante
E’ con la Sentenza n. 1138 del 07/09/2020 del Tribunale Amministrativo per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Seconda che il Collegio ha definito il giudizio accogliendo il ricorso.
Queste le argomentazioni del Giudicante:
L’art. 2 della L. 2 aprile 1968 n. 475 disciplina il procedimento amministrativo che il Comune deve realizzare, con cadenza biennale, per la perimetrazione e delimitazione delle zone farmaceutiche. Tale procedura abbisogna di un atto conclusivo espresso e formale che può essere innovativo rispetto alla precedente perimetrazione od anche confermativo della stessa, ma che non può mancare. Non ha tralasciato il Collegio di sottolineare la valenza del servizio farmaceutico evidenziando che la norma prevede un certo numero di farmacie in ragione del numero degli abitanti senza tralasciare di considerare quelle fasce di popolazione presenti in zone con basso indice di popolazione. Ha ribadito il Collegio la puntualità della norma che prevede, per la determinazione della popolazione, il ricorso alle risultanze Istat e la possibilità, nell’ambito del procedimento, di consultare l’Azienda Sanitaria Provinciale e l’Ordine dei Farmacisti; tanto a corredo delle motivazioni che devono sostenere e giustificare il contenuto dello stesso provvedimento.
Sempre in merito al sopra citato articolo 2, afferma il Collegio che sussiste l’obbligo del provvedimento espresso di chiusura del procedimento e chiarisce che tale obbligo può derivare da norme, regolamenti, atti amministrativi oppure dai principi informatori dell’azione amministrativa. Inoltre, ai sensi degli art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 14/09/2012, n. 160) è sancita la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere configurando, conseguentemente, la fattispecie del silenzio - inadempimento, come tale sanzionabile. Non mancano i richiami di precedenti giurisprudenziali che sono T.A.R. Puglia, sez. II, 29 giugno 2018 n. 956T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 7 febbraio 2019 n. 181T.A.R. Puglia, sez. II, 21 gennaio 2020 n. 61T.A.R. Puglia, sez. II, 27 gennaio 2020 n. 90.
Per tutte le motivazioni avanti espresse il Giudicante ha accolto il ricorso disponendo che il Comune si attivi per la conclusione del procedimento biennale di revisione della perimetrazione delle zone farmaceutiche, assegnando un termine temporale. Il Tribunale ha altresì disposto nomina di Commissario ad acta nel caso di inadempimento.
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman