05/10/2020 - La Commissione di concorsi ha ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità manifesta
tratto da lasettimanagiuridica.it
La Commissione di concorsi ha ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità manifesta
di Massimo Asaro
Cons. Stato, Sez. V, sent. 30/09/2020 n. 5743 (link).
La Commissione di concorso ha poteri riconducibili all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, insindacabile salvo che per profili di manifesta e intrinseca illogicità e irrazionalità (ex multis, cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 15/02/2010, n. 835). In relazione a giudizi afferenti a prove di esame e di concorso:
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I) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (Cons. di Stato, Sez. IV, 05/01/2017, n. 11);
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II) il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, per tutte, Cons. di Stato, Sez. V, 26/05/2015, n. 2629; Corte cost., 08/06/2011, n. 175).
La specifica materia delle procedure concorsuali ha costituito un terreno fertile in ordine al necessario equilibrio da assumere nello svolgimento della funzione giurisdizionale amministrativa, per garantire, da un lato, la effettiva e piena giustiziabilità delle posizioni vantabili dai soggetti che, partecipando alle selezioni pubbliche, si sottomettono alla valutazione altamente discrezionale delle commissioni valutatrici competenti, scongiurando, dall’altro, il pericolo che l’attività giurisdizionale, sfuggendo al ruolo che l’ordinamento vigente le assegna, possa trasformarsi in una sostanziale rinnovazione della valutazione già effettuata in sede amministrativa, ovvero in un autonoma verifica da parte del giudice del grado del livello culturale che si reputa necessario dimostrare da parte del candidato per il conseguimento del giudizio idoneativo (cfr. in particolare, TAR Lazio, Sez. I, 14/03/2012, n. 2503),
Quanto alla possibilità di opporre obiezioni ai giudizi espressi dalle commissioni di concorsi pubblici attraverso relazioni di periti di parte (professionisti ed esperti della materia) è consolidato l’indirizzo circa la sostanziale irrilevanza di siffatti pareri al fine di confutare il giudizio delle commissioni esaminatrici, atteso che spetta in via esclusiva a queste ultime la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia de qua (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 30/05/2007, 2781; nonché, negli stessi termini, la più recente Cons. di Stato, Sez. IV, n. 11/2017, già richiamata).