05/10/2020 - Graduatorie - assunzioni
tratto da risponde.leggiditalia.it
Graduatorie - assunzioni
Il nostro ente ha una graduatoria vigente relativa a concorso per n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato. E' stato assunto il primo classificato. Ora si è verificata una esigenza di carattere eccezionale con la necessità di procedere ad una assunzione a tempo determinato di un istruttore amm.vo per 1 anno per cui abbiamo contattato gli idonei della graduatoria sopra indicata i quali però hanno rifiutato la proposta di tempo determinato. Stiamo tentando la via dell'utilizzo di graduatorie altri enti: si chiede se oltre all'utilizzo di graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, sia possibile attingere anche da graduatorie per selezioni a tempo determinato o se queste ultime siano solamente utilizzabili dal Comune che ha indetto la procedura.
a cura di Andrea Bufarale
L'art. 36, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così prevede: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".
La successiva Circ. 21 novembre 2013, n. 5/2013 del Ministero della Funzione Pubblica ha inoltre disciplinato "In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo" e che "pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei".
Sulla base di tali disposizioni, è intervenuta nel corso degli anni anche la magistratura contabile ed in particolare la Corte dei conti, sez. controllo per la Campania, con la delibera n. 31/2017, che ha ribadito a chiare lettere il principio secondo cui, essendo precluso lo scorrimento degli idonei delle graduatorie a tempo determinato, nel caso in cui un Ente non disponga di una propria graduatoria (a tempo indeterminato o determinato) per lo specifico profilo professionale, lo stesso può procedere ad assunzioni a tempo determinato soltanto mediante l'attingimento da graduatorie di altri Enti a tempo indeterminato.
Pertanto, nel caso in cui l'Ente non disponga di proprie graduatorie a tempo determinato, potrà utilizzare, per l'assunzione di personale a tempo determinato, soltanto:
o proprie graduatorie a tempo indeterminato, riguardanti la medesima categoria e profilo professionale;
o attingere a graduatorie a tempo indeterminato di altra amministrazione essendo precluso lo scorrimento.
Sulla scorta di quanto detto possiamo pertanto affermare che per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato l'Ente non può attingere da graduatorie a tempo determinato di altri Enti essendone precluso ex lege lo scorrimento degli idonei ma solamente da graduatorie di altri Enti a tempo indeterminato (quando non ne disponga di proprie o siano esaurite).