05/10/2020 - Danno erariale al dirigente che non scorrendo la graduatoria crea aggravio di spesa
tratto da lasettimanagiuridica.it
Danno erariale al dirigente che non scorrendo la graduatoria crea aggravio di spesa
(sf) La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana con la sentenza 269/2020 censura il comportamento di un Responsabile che, a causa dello scioglimento di un contratto di affidamento, disposto dal Tribunale, dovendo proseguire l’effettuazione dei lavori, piuttosto che ricorrere all’operatore economico classificato in graduatoria immediatamente dopo il vincitore originario, individua il soggetto a cui affidare i lavori con una nuova procedura negoziata.
Tale decisione viene assunta dopo avere acquisito una prima indisponibilità del secondo classificato, modificata quando la nuova procedura risultava già avviata.
La Corte ritiene che si manifesti un indiscutibile danno erariale, rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo (più alto) pacificamente pagato dal Comune alla ditta individuata all’esito della nuova procedura negoziata e presentante un’offerta con un ribasso percentuale del 3,35% e quello (minore) che sarebbe stato possibile erogare alla ditta seconda classificata all’esito della prima procedura negoziata, se fosse stata data applicazione all’art. 140 d.lgs n. 163/2006 (in vigore all’epoca dei fatti, antecedenti alla relativa abrogazione, disposta dall’art. 217, comma 1, lett. e), d.lgs n. 50/2016, a decorrere dal 19 aprile 2016).
Il richiamato art. 140 avrebbe, infatti, consentito l’aggiudicazione alla seconda classificata alle stesse condizioni economiche (nel caso di specie, ribasso dell’8,54%) già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.