02/10/2020 - Incentivi tecnici legittimi al direttore dell'esecuzione
tratto da Italia Oggi del 02.10.2020
Anche se la gara è stata svolta da una centrale di committenza
Incentivi tecnici legittimi al direttore dell'esecuzione
a cura di ANDREA MASCOLINI
Legittimo il riconoscimento degli incentivi tecnici al direttore dell'esecuzione della stazione appaltante anche se la gara è stata svolta da una centrale di committenza. Lo ha affermato la Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia con la delibera n. 111 del 9 settembre 2020 della sezione regionale di controllo per la Lombardia. La delibera risponde ad una richiesta di parere di un comune che chiedeva se potesse essere riconosciuto al direttore dell'esecuzione, «appositamente nominato», l'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del dlgs n. 50/2016, «alla luce dei suoi rilevanti compiti strettamente connessi alla gara». Gara che però non era stata eseguita in prima persona dal comune in questione, ma affidata ad un soggetto aggregatore della domanda.
Legittimo il riconoscimento degli incentivi tecnici al direttore dell'esecuzione della stazione appaltante anche se la gara è stata svolta da una centrale di committenza. Lo ha affermato la Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia con la delibera n. 111 del 9 settembre 2020 della sezione regionale di controllo per la Lombardia. La delibera risponde ad una richiesta di parere di un comune che chiedeva se potesse essere riconosciuto al direttore dell'esecuzione, «appositamente nominato», l'incentivo tecnico di cui all'art. 113 del dlgs n. 50/2016, «alla luce dei suoi rilevanti compiti strettamente connessi alla gara». Gara che però non era stata eseguita in prima persona dal comune in questione, ma affidata ad un soggetto aggregatore della domanda.
Nella richiesta di parere il comune segnalava che figura del direttore dell'esecuzione è investita di compiti quali l'avvio dell'esecuzione del contratto, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttiva necessarie, la sospensione dell'esecuzione qualora la stessa sia temporaneamente impedita in virtù di particolari circostanze, nonché di curare la disposizione di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause di sospensione; il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali; l'attività di controllo sull'esecuzione tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di attuazione sotto un profilo tanto quantitativo quanto qualitativo.
La Corte ha notato in primo luogo, che la circostanza riferita dal comune, vale a dire che la gara non sia stata effettuata «in prima persona dal comune in questione», lasciava presupporre che l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica fosse stata giuridicamente e materialmente conferita, dall'ente destinatario del servizio aggiudicato, ad un soggetto terzo. Su questo punto i magistrati contabili hanno precisato, richiamando le conclusioni alle quali è giunta la sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la recente deliberazione n. 30/2020/Par, che nel caso in cui l'ente «proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 113, per la quale gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale»; il che, dunque, «non esclude la possibilità per l'ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell'ambito della centrale di committenza».
Per la Corte dei conti, quindi, «può ritenersi ammissibile», ed in linea con il vigente panorama legislativo, il riconoscimento degli incentivi tecnici (di cui al citato art. 113), in capo al direttore dell'esecuzione, purché «appositamente nominato» e, previo esperimento a monte di una gara d'appalto, anche nell'ipotesi in cui l'ente si è avvalso per dell'espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica della Centrale unica di committenza (Cuc).