Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Ottobre / 02/10/2020 - Il genitore assegnatario della casa paga l'Imu

02/10/2020 - Il genitore assegnatario della casa paga l'Imu

tratto da Italia Oggi del 02.10.2020
Il genitore assegnatario della casa paga l'Imu
di Roberto Lenzu

Il genitore assegnatario della casa familiare è soggetto all'Imu fino al provvedimento di revoca del giudice ex art.1, comma 741, lett. c) n. 4, della Legge n. 160/2019. Stando a detta norma, l'assegnazione genera, ai fini Imu, la costituzione del diritto di abitazione in capo al genitore assegnatario. Al riguardo, uno dei problemi che ci si pone è se tale soggettività passiva venga meno a seguito di atto di rinuncia da parte del genitore assegnatario dell'immobile; oppure perché l'immobile non costituisce più abitazione familiare del coniuge assegnatario e dei figli o nelle altre ipotesi previste dall'art. 337-sexies del codice civile. La questione è rilevante quando l'immobile è di proprietà del genitore non assegnatario. Vi è chi ritiene che al verificarsi dei citati casi la soggettività passiva ritorna in capo al genitore proprietario dell'immobile, inquadrando la fattispecie nell'ambito della disciplina del diritto di abitazione ex art. 1022 del codice civile. Diritto, quest'ultimo, rinunciabile in ragione del principio di autonomia negoziale, sotteso all'ordinamento civile (Corte costituzionale 21/12/16 n. 283). Senonché tale soluzione non convince perché l'autonomia negoziale trova impedimento nella indisponibilità dei genitori della situazione giuridica soggettiva (Cassazione civile 31/01/2014, n. 2120) derivante dall'applicazione dell'art. 337-sexies, al quale occorre fare riferimento, nel silenzio della legge Imu, per inquadrare la fattispecie. Non è irrilevante, infatti, che dalla lettura tanto della disposizione Imu che dell'art. 337-sexies c.c. oggetto della norma è «l'assegnazione della casa familiare» e non il diritto di abitazione. Gli atti dispositivi in merito all'assegnazione della casa familiare competono in ultima istanza al giudice, nell'esercizio della sua funzione di tutela degli interessi dei figli. Difatti, l'assegnazione della casa coniugale è effettuata «tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli» ex art. 337-sexies c.c. Tanto è vero che il diritto «sui generis» di abitazione derivatone è riconosciuto prima di tutto nell'interesse superiore dei figli e non del genitore assegnatario, non venendo meno in caso di morte di quest'ultimo. Pertanto «non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono subordinate ad una valutazione da parte del giudice di rispondenza all'interesse della prole»; dunque la revoca dell'assegnazione non consegue automaticamente al venir meno delle condizioni «ma all'accertamento che la perdita del beneficio non abbia a ledere gli interessi della prole».
Componente osservatorio tecnico
docente Anutel
archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman