02/10/2020 - Corsie ciclabili
tratto da risponde.leggiditalia.it
Corsie ciclabili
In base alla nuova normativa che ha introdotto all'art. 3 del Codice della strada i numeri 12-bis "CORSIA CICLABILE" e 12-ter "CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE" si chiede se è possibile la realizzazione di due corsie ciclabili contigue (affiancate) a doppio senso di marcia/bidirezionali (una corsia coerente con il senso di marcia veicolare e l'altra in senso opposto a quello dell'adiacente corsia di marcia veicolare) poste entrambe su un lato della carreggiata stradale delimitate solo da strisce bianche e senza alcun spartitraffico invalicabile o se tale ipotesi va realizzata prevedendo una "pista ciclabile in sede propria" con spartitraffico invalicabile ai sensi del D.M. 30 novembre 1999, n. 557.
a cura di Simone Chiarelli
La L. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha previsto la modifica dell'art. 3 comma 1 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disponendo:
"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli".
Dalla lettura della norma, considerato che la corsia ciclabile viene definita come "delimitata mediante una striscia bianca continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade nello stesso senso di marcia degli altri veicoli" mentre la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile anche in questo caso come "delimitata mediante una striscia bianca discontinua", non sembra esservi obbligo, dall'analisi letterale della disposizione, anche in relazione alla precedente definizione, di costruzione di uno spartitraffico invalicabile.
Le due corsie dovranno essere individuate ed istituite con apposita ordinanza.