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02/10/2020 - Assunzioni con salvacondotto - Le procedure ante 20/4 non devono impattare sul 2021

tratto da Italia Oggi del 0210.2020
La nota dell'Anci mette al riparo gli enti virtuosi dagli effetti boomerang della riforma
Assunzioni con salvacondotto - Le procedure ante 20/4 non devono impattare sul 2021
di Matteo Barbero
 
L'Anci rafforza il salvacondotto per le assunzioni già programmate dai comuni in base al turnover.
È questo il passaggio più rilevante della nota di lettura diramata dall'associazione dei sindaci a corredo della nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dettata dal dpcm 17 marzo 2020 (si veda ItaliaOggi del 29 settembre). Quest'ultimo è il provvedimento attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita) che ha rivoluzionato i criteri di calcolo della capacità di reclutamento dei municipi, dividendoli in fasce a seconda della diversa incidenza della rispettiva spesa di personale sulle entrate correnti.
Sulla materia era già intervenuta la Funzione pubblica con una circolare che (in contrasto con l'orientamento prevalente della Corte dei conti) ha previsto la sterilizzazione delle eventuali assunzioni programmate sulla base delle vecchie regole.
Al fine di non penalizzare i comuni che hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, sono fatte salve, con riferimento al solo anno 2020, le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
Ciò, però, solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al dlgs 118/2011).
Secondo Palazzo Vidoni, però, la deroga vale solo per l'anno corrente, per cui già dal 2021 la maggiore spesa dovrà essere sottratta ai fini del calcolo del rapporto.
L'Anci precisa che ciò vale solo per gli enti con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate.
Un'altra interpretazione, che pure può scaturire da taluni passi della nota ministeriale, vedrebbe un obbligo di rientro immediato, evidentemente non coerente con la finalità espressamente indicata nella circolare e oggettivamente non raggiungibile e pertanto irragionevole («per non penalizzare i comuni che, prima della predetta data [il 20 aprile 2020], hanno legittimamente avviato procedure concorsuali con il previgente regime»).
In particolare, Anci ritiene che nel caso in cui le maggiori assunzioni da previgenti procedure comportino a partire dal 2021, la collocazione di un comune nella cosiddetta fascia intermedia, ossia quella che caratterizza gli enti con «moderata incidenza della spesa di personale», gli obblighi in capo al comune stesso consistano nel non superamento a partire dal 2021 del rapporto spesa di personale/entrate correnti nette già registrato anche alla luce delle nuove assunzioni intervenute.
Pertanto, in definitiva, il parametro che risulterà a partire dal 2021, anche per effetto delle avvenute assunzioni derivanti dalle procedure avviate ante 20 aprile 2020, determinerà la posizione dell'ente ai fini dell'applicazione delle nuove regole assunzionali.
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