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01/10/2020 - L'assoluzione penale del dipendente per i medesimi fatti può estendersi anche al giudizio contabile

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
L'assoluzione penale del dipendente per i medesimi fatti può estendersi anche al giudizio contabile
di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
 
La questione di particolare rilevanza riguarda da un alto, l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, anche qualora si verta sui medesimi fatti contestati, dall'altro lato, se l'assoluzione penale piena ottenuta dal dipendente pubblico in sede penale con sentenza irrevocabile possa dispiegare i propri effetti anche nel giudizio contabile. La Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello, con la sentenza n. 211/2020 ha aderito alla seconda soluzione assolvendo dal danno erariale il dipendente pubblico condannato in primo grado
I fatti contestati
A seguito della stipulazione di un contratto di lavoro è stato convenuto tra il dirigente medico e l'Azienda sanitaria di riferimento, il rimborso delle spese di viaggio tra il luogo di residenza e la località di intervento richieste al medico. Il medico, pur possedendo la propria residenza ad una distanza superiore ai 15 chilometri che ne ammetteva il rimborso previsto dal contratto di diritto privato, ha chiesto in ogni caso il rimborso nonostante avesse la propria dimora presso la località di intervento. In altri termini, sarebbero mancate le condizioni previste per il rimborso delle spese di spostamento dal luogo di residenza alla località di intervento, non dovendo il dipendente pubblico fare uso della propria vettura e, quindi, richiedere il rimborso delle spese sostenute. Il medico è stato, pertanto, rinviato a giudizio contabile per restituire le somme percepite in assenza dei presupposti. Allo stesso tempo, per i medesimi fatti, è stato oggetto di procedimento penale per i delitti di falso ideologico e truffa aggravata, di cui agli artt. 479 e 640, comma 2 c.p., commessi in danno dell'Azienda sanitaria.
La condanna in primo grado
Pur se richiesta dal dipendente oggetto di giudizio contabile, il Collegio contabile di primo grado ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, riguardante i medesimi fatti su cui si fondava la domanda dell'attore. Ha, tuttavia, accolto in parte le ragioni del dipendente pubblico, riducendo in modo consistente il danno erariale. Infatti, i giudici contabili di prime cure hanno evidenziato come, il contratto di lavoro stipulato con l'Azienda sanitaria prevedesse, all'art. 8, rubricato "Trattamento economico - Condizioni particolari", la corresponsione di un rimborso per spese di carburante, se e in quanto la dipendente fosse residente in un comune distante più di 15 Km dalla postazione di soccorso avanzato e/o per il raggiungimento della sede del Pronto Soccorso Ospedaliero o della Centrale Operativa. In altri termini, al possibile dubbio che la condizione si realizzasse a prescindere dalla percorrenza, ma del solo fatto della residenza del dirigente medico, è stata data risposta negativa dal Collegio contabile, la cui interpretazione del contratto avrebbe dovuto essere intesa quale rimborso delle spese sostenute dal dirigente medico (pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro di effettiva percorrenza da e per la sede di servizio) e non come indennità che avrebbe potuto prescindere dall'utilizzo del proprio automezzo per recarsi al lavoro.
L'appello del dipendente
Tra i vari motivi di difesa il dipendente evidenzia la mancata concessione nel giudizio di primo grado della sospensione del procedimento contabile in attesa del termine per il passaggio in giudicato della sentenza penale. Infatti, la sentenza penale ha disposto l'assoluzione, per i medesimi fatti contestati dalla Procura contabile, con la formula "perché il fatto non sussiste", in relazione ai reati contestati, previsti dagli artt. 81, c.2, 479 e 640, comma 2 c.p.. A dire del dipendente, gli effetti del giudicato, ex art. 652 c.p.p., si dovrebbe comunque procedere alla sospensione del presente procedimento. In ogni caso, l'autorità di giudicato della sentenza assolutoria divenuta irrevocabile medio tempore, pronunciata a seguito del dibattimento, con la formula "perché il fatto non sussiste", dovrebbe ritenersi vincolante anche nel processo civile e penale, esistendo, tra l'altro, perfetta simmetria tra i fatti contestati in sede penale con quelli ascritti dal Procuratore regionale nel presente giudizio; e ciò anche per quanto riguarda l'elemento soggettivo addebitato all'appellante, nella forma del dolo. Nelle motivazioni della sentenza, pertanto, è stata chiarita la buona fede del dirigente medico anche a fronte di un'erronea interpretazione della normativa che disciplina gli accessi. In altri termini, il giudice di primo grado non avrebbe pronunciato l'esclusione di profili di responsabilità anche amministrativa posto che sarebbe stata la stessa A.S.L. ad indurre in errore l'agente sulla natura dell'indennità corrisposta. In questo caso, quindi, non solo escluderebbe la sussistenza di artifici e raggiri ma, in radice, lo stesso dolo, in ragione di quel comportamento attivo dell'amministrazione, sulla cui base chiunque avrebbe percepito come dovuto l'emolumento per ogni accesso. Infine, tale prassi rifletteva una condotta legittima.
L'assoluzione dei giudici di appello
La questione giunta in appello secondo la difesa erariale non sarebbe simile in quanto, il giudice contabile non ha sanzionato il dirigente medico stabilendo la sua volontà di ingannare l'Azienda sanitaria mediante false dichiarazioni, quanto piuttosto nella consapevolezza di beneficiare, con il consenso dell'Amministrazione, di un emolumento non dovuto, perché, secondo le norme e le clausole che lo prevedevano, strettamente legato all'effettiva percorrenza della distanza chilometrica dalla residenza al luogo di lavoro, e non alla mera partecipazione ai turni di servizio.
A differenza delle eccezioni evidenziate dalla Procura sull'appello del dirigente medico, il Collegio contabile di appello ha, invece, valorizzato le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale penale contenute nella sentenza che l'appellante ha versato in giudizio con attestazione d'irrevocabilità. Il dirigente medico, infatti, è stato assolto con formula piena, "perché il fatto non sussiste". E' indubbio che le disposizioni del codice di procedura penale all'art. 652 abbiano disposto che "la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che "il fatto non sussiste", che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".
Sul punto la giurisprudenza contabile ha avuto modo in diverse occasioni di evidenziare come la norma in esame faccia riferimento anche ai procedimenti per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti (tra le tante Sez. I centr. app. nn. 327/2016, 168/2017, 56/2018; Sez. II centr. app. nn. 26/2016614/2017, 955/2017, 669/2018, 88/2020; Sez. III centr. app. nn. 621/2016, 254/2018), affermando che la sua incidenza nel giudizio contabile è ammissibile cioè quanto all'accertamento che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest'ultimo non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.
In altri termini, pur non comportando alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, avendo la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato. Nel caso di specie, pertanto, emerge la piena sovrapponibilità del fatto in relazione al quale è stata esclusa la sussistenza della responsabilità penale, con la condotta contestata in sede di responsabilità amministrativa, con la conseguenza di poter escludere in radice, l'illiceità della condotta, anche ai fini.
In conclusione il dirigente medico, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere assolto dagli addebiti erariali contestati.
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