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01/10/2020 - Conversione del DL 76/2020: tutte le novità in materia di contratti pubblici e responsabilità amministrativo-contabile

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Conversione del DL 76/2020: tutte le novità in materia di contratti pubblici e responsabilità amministrativo-contabile
di Domenico Irollo - Commercialista/revisore contabile/pubblicista
 
Oltre alla proroga della scadenza, ampliata fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021 prevista nella versione originaria), della durata temporale di numerose norme derogatorie al CCP ed in tema di responsabilità amministrativo-contabile [si allude a tale ultimo proposito alla previsione dell'art. 22 che, in relazione alle condotte commissive, circoscrive l'azione erariale al solo profilo del dolo, fermo restando la perseguibilità anche a titolo di colpa grave per quelle omissive; in merito si vedano i seguenti contributi dello scrivente, che conservano la loro attualità non essendo state apportate modifiche di merito alle disposizioni commentate: Depotenziato (o depenalizzato di fatto?) il reato di abuso d'ufficio e Responsabilità erariale sempre più "light"], con la conversione in legge del DL Semplificazioni ad opera della L. n. 120/2020, in vigore dallo scorso 15 settembre, sono state altresì introdotte ulteriori, importanti modifiche permanenti alla disciplina in materia di affidamenti pubblici: di seguito, nel solco del precedente contributo dello scrivente in tema - Pioggia di deroghe transitorie al Codice degli appalti - vengono schematicamente riepilogate tutte le più rilevanti novità in materia di appalti, rimarcando in grassetto quelle sopravvenute in sede di tramutazione in legge.
Tab. 1
 
Articolo
Tematica
Novità
Appalti sotto-soglia
In deroga agli artt. 36, comma 2, e 157 (incarichi di progettazione), comma 2, CCP, si applicano le procedure di affidamento semplificate riepilogate nella Tabella 2: al riguardo si osserva che in esito all'iter di conversione del DL in commento è stata introdotta una deroga agli obblighi in materia di trasparenza per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40mila euro, per cui in relazione a questi ultimi non è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento (si allude evidentemente all'avviso di post-informazione di cui all'art. 98 CCP). Per effetto della previsione del comma 5-bis - introdotto anch'esso in sede di conversione - che va ad integrare in via "permanente" l'art. 36, comma 2, lett. a), CCP, detta deroga (fermi restando gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente) troverà applicazione a regime per gli affidamenti diretti "puri" anche dopo il 31 dicembre 2021. Stante il tenore perentorio della disposizione ("...si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4...", "...le Stazioni Appaltanti procedono..."), rimasto tale anche dopo la conversione del DL, resta aperta la questione relativa alla possibilità o meno delle Stazioni Appaltanti (invece espressamente riconosciuta dall'art. 36, comma 2, CCP) di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate introdotte dal DL in esame qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Si prevede in ogni caso un contingentamento dei tempi di finalizzazione dell'approvvigionamento, stabilendosi che, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi in caso di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi in ipotesi di affidamento conseguente a procedura negoziata ex art. 63 CCP. Il mancato rispetto dei suddetti termini, nonché l'intempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'o.e., costituiscono causa di esclusione dello stesso operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla S.A. ed opera di diritto. Quanto alle modalità di selezione del contraente, e alla possibilità di affidarsi al criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, viene confermata l'attuale impostazione del CCP che li equipara, rimettendo alla S.A. la facoltà di scelta tra i due. Del tutto opportunamente però in sede di conversione è stato puntualizzato che è fatta salva la previsione dell'art. 95, comma 3, CCP, che, in sintesi, rende obbligatorio il ricorso all'o.e.p.v. per l'affidamento di servizi ad alta componente di manodopera o caratterizzati da un notevole contenuto tecnologico o aventi carattere innovativo. Si stabilisce inoltre che in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le S.A. procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, CCP anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ciò in deroga alla regola generale di cui al comma 8 dello stesso art. 97, cit., in base alla quale l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte de quibus è inferiore a dieci. Infine, per le modalità di affidamento in esame la S.A. viene esonerata dal richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta ex art. 93 CCP (esonero peraltro già di regola operante a discrezione della S.A. per gli affidamenti diretti inferiori a 40mila euro, in virtù della previsione del comma 1, ultimo periodo, dello stesso art. 93), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari e motivate esigenze che ne giustifichino la richiesta, nel qual caso il relativo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello ordinariamente previsto.
Appalti sopra-soglia
Anche in questo caso viene previsto un contingentamento dei tempi delle procedure di affidamento, stabilendosi che, salve sempre le eventuali sospensive decretate dall'A.G., l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Analoghe a quelle viste sopra per gli appalti sotto-soglia sono le potenziali conseguenze pregiudizievoli previste per il RUP (sul piano della eventuale responsabilità amministrativo-contabile) e gli oo.ee. (sul piano della possibile esclusione dalla procedura o della risoluzione del contratto per inadempimento) in caso di mancato rispetto dei suddetti termini, nonché di intempestiva stipulazione del contratto e tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, che siano ad essi imputabili e non giustificati. Le S.A. procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, sopra-soglia mediante la procedura aperta, ristretta ovvero, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 CCP e, novità introdotta in sede di conversione del DL, attraverso il dialogo competitivo di cui all'art. 64 dello stesso CCP, sia per i settori ordinari che per i settori speciali, con i termini ridotti di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c). Si prevede però, differentemente dalla regola generale, che non sia necessario evidenziare nel provvedimento che dispone la riduzione dei termini, le ragioni di urgenza che comportano l'impossibilità di osservare i termini ordinari, in quanto queste si ritengono in re ipsa comunque sussistenti. Allo stesso modo, viene puntualizzato poi che può farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui all'art. 63, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125 CCP, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. In sede di conversione del DL è stato previsto che il ricorso a tale procedura per ragioni di estrema urgenza avviene previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione. Inoltre, a prescindere dall'emergenza COVID-19, la possibilità di utilizzare questa stessa procedura viene estesa ai fini dell'affidamento dei contratti sopra-soglia funzionali all'attuazione di interventi di bonifica dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, oggetto degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis D.Lgs. n. 152/2006 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). Sempre in relazione alle procedure negoziate in parola ed altresì ai settori di attività ivi richiamati (si tratta essenzialmente dei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-MIT 2016-2020 e RFI-MIT 2017-2021, nonché degli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, elenco originario cui, in sede di conversione, sono stati aggiunti gli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente), viene confermata la previsione del comma 4 secondo cui l'affidamento dei relativi contratti avviene in deroga ad ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle vigenti direttive UE del 2014 n. 24 e n. 25 in materia di appalti pubblici, dei principi di cui agli art. 3034 e 42 CCP - concernenti i principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici, conflitto di interesse e criteri ambientali - nonché delle disposizioni in materia di subappalto. Sub comma 6 si prevede espressamente la pubblicazione degli atti adottati nelle sezione "Amministrazione trasparente" e l'assoggettamento alla disciplina in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013.
Raggruppamenti temporanei di impresa
Con tale previsione, introdotta in sede di conversione del DL, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di ATI. Si segnala a tale riguardo che la disposizione reca il riferimento alla categoria dei soli raggruppamenti temporanei, mentre non menziona altre categorie plurisoggettive, quali i consorzi tra operatori economici, categoria che risulta prevista dal CCP in relazione alla partecipazione a gare in forma aggregata da parte di operatori economici.
Verifiche antimafia
Si prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) di cui all'art. 96 del predetto Codice antimafia. Per i contratti pubblici si provvede al rilascio di informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare contratti o altri atti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni (termine così ampliato in sede di conversione del DL rispetto agli originari 30 giorni). Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, la S.A. recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Ricorsi giurisdizionali
Si prevede che la S.A. sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla lex specialis. Si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in accordo con l'aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel termine debba essere motivata con specifico riferimento all'interesse della S.A. e nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. In ogni caso, l'espresso richiamo ai commi 9 e 11 dell'art. 32 CCP, consente di ritenere adeguatamente salvaguardati lo stand still sostanziale analogamente a quello processuale, con la conseguenza che se la mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce un fatto idoneo a giustificare la sospensione della procedura di appalto o la mancata stipulazione del contratto, nel caso in cui invece sia adottato un provvedimento giurisdizionale di sospensione della procedura la S.A. non potrà comunque stipulare il contratto e il ritardo nella stipulazione deve ritenersi senz'altro giustificato. Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti di cui agli articoli 120 ss. CPA, prevedendosi che, per tutte i giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento relative ai contratti sotto-soglia e alle procedure aperte, ristrette e competitive con negoziazione, per quelli sopra-soglia, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 su richiamati, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatore alla sua celere prosecuzione, disposizione contemplata dall'art. 125, comma 2, CPA e fino ad oggi valida solo per le infrastrutture strategiche della legge obiettivo. Si prevede inoltre l'applicabilità dello stesso art. 125 CPA, nella parte in cui contempla la conversione della tutela reale in tutela obbligatoria, salve violazioni particolarmente gravi, con riguardo alle opere di cui all'articolo 2, comma 3 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (procedure negoziate senza pubblicazione di bando sopra-soglia adottate per ragioni di urgenza determinate dalla pandemia da COVID-19, di cui all'art. 63 CCP, cit.). Ciò significa che la sospensione o l'annullamento di tali ultimi affidamenti non comportano la caducazione del contratto già stipulato, ma il ricorrente vittorioso può vedersi riconosciuto esclusivamente un risarcimento danni per equivalente. In termini processuali si prevede ancora che: i) si procede di norma, ricorrendone i presupposti (rispetto dei termini a difesa, mancanza di esigenze istruttorie e mancata dichiarazione in ordine alla proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o altro), alla definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare, sempre che le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa. Tali ultime condizioni supplementari sono state aggiunte in sede di conversione del DL; ii) debba essere pubblicato in tempi brevi (15 giorni) almeno il dispositivo della sentenza, che deve contenere anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione.
Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
Con tale previsione, introdotta in sede di conversione del DL, si prevede con specifico riferimento ai contratti relativi ai servizi di pulizia e lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, che qualora l'incremento dei costi determini un incremento di spesa superiore al 20% del prezzo indicato in sede di gara, nel caso si tratti di procedure di gara aggiudicate prima del 31 gennaio 2020 e non vi sia ancora stata la stipulazione del contratto né la consegna in via d'urgenza, l'ente appaltante può procedere alla revoca dell'aggiudicazione, dandone comunicazione all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL (15 settembre). Nell'ipotesi in cui l'incremento della spesa in misura superiore al 20% riguardi invece contratti già stipulati ed in corso di esecuzione, gli enti appaltanti possano procedere alla risoluzione del contratto, da dichiarare entro lo stesso termine di trenta giorni. Questa previsione trova tuttavia un temperamento: viene infatti stabilito che per i contratti in corso resta ferma la possibilità di introdurre modifiche nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 106 CCP.
Sospensione dell'esecuzione
La norma è diretta a intervenire, derogando alla normativa vigente, sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, anche se già iniziata, limitatamente a quelle sopra-soglia, indicandole in modo tassativo, e, quindi, limitando radicalmente le facoltà in tal senso contemplate per le parti o anche per l'Autorità Giudiziaria in quanto tali ipotesi vengono rese tipizzate ed eccezionali. A mente del successivo art. 6, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 del DL (cfr. infra), si prevede tuttavia che "le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'art. 5 D.L. 16 luglio 2020, n. 76". La sospensione diviene dunque un'opzione residuale rispetto alla prosecuzione delle lavorazioni: nello specifico, vengono salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti dall'applicazione di norme penali, del Codice antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, gravi ragioni di pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera. In tali ultime ipotesi opera il meccanismo di risoluzione del contratto e prosecuzione dell'affidamento con soggetto diverso dall'originario esecutore, previsto dal comma 4: al riguardo, per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL, si prevede adesso che, preliminarmente, in caso di esecutore plurisoggettivo, va comunque prioritariamente vagliata la possibilità di procedere con altra impresa del raggruppamento designato ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare. Quanto alla risoluzione del rapporto, la norma lascia alla S.A., supportata sempre dal Collegio tecnico consultivo (cfr., infra, l'art. 6 del DL), la valutazione in ordine alla opportunità di attendere la soluzione del problema che ha determinato la sospensione oppure di risolvere il rapporto proseguendo l'opera in modo diverso (in via diretta, con scorrimento della graduatoria ed affidamento del contratto alle condizioni proposte dai concorrenti "sottoriga" e non alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta come vorrebbe la previsione ordinaria dell'art. 110, comma 2, CCP, ovvero mediante nuova gara o mediante il coinvolgimento di un commissario straordinario).
Collegio consultivo tecnico
La norma reca la costituzione del Collegio consuntivo tecnico (CCT) finalizzato a prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici sul modello del Dispute Resolution Board conosciuto dall'esperienza della contrattualistica internazionale, già introdotto a suo tempo con l'art. 207 CCP, poi cancellata dal Decreto correttivo del 2017 (D.Lgs n. 56) a seguito di rilievi critici avanzati dal Consiglio di Stato in sede consultiva e poi reintrodotto a titolo temporaneo con il Decreto Sblocca-cantieri (DL n. 32/2019). Al riguardo si prevede che, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche sopra-soglia, è obbligatoria, presso ogni S.A., la costituzione di un collegio della specie, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del DL in commento, il CCT è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. L'inosservanza delle determinazioni del CCT viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; per converso, l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del CCT hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter c.p.c., salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Quanto alla sua composizione, in sede di conversione del DL è stato previsto che tra i suoi membri possano essere annoverati anche persone che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni (erano cinque nell'originaria versione del decreto).
 
 
 
 
 
Altre disposizioni
Si prevede, tra l'altro, che in relazione alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del DL in rassegna, disciplinate dal CCP, e per quelle omologhe avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2021 (scadenza estesa in sede di conversione rispetto a quella originaria fissata al 31 luglio 2021): i) è sempre autorizzata la consegna dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, esonerando, in tal modo, le S.A. dall'obbligo di motivare detta consegna ed esecuzione anticipata ai sensi dell'articolo 32, comma 8, CCP, con la precisazione, aggiunta in sede di conversione del DL, secondo cui ciò è consentito nelle more non solo della verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 CCP ma anche di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; ii) le S.A. possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere ai sopralluoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; iii) si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 CCP, senza obbligo di dar conto delle ragioni di urgenza (cfr. supra); iv) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 CCP, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame (e non dello stesso DL come originariamente previsto) si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19. Viene finalmente previsto, limitatamente però ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. in rassegna, che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori adotti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) entro quindici giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione del SAL. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento medesimo. Trattasi di misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consente di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate. Al contempo, in ragione dell'obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di contenimento della pandemia si prevede il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della S.A. indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo SAL successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi. Inoltre, si prevede che, ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, CCP. Si precisa altresì che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, ciò costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta e che, in considerazione della qualificazione della pandemia COIVD- 19 come "fatto notorio" e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti Autorità, non si applichino, anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo dello stesso comma 4 dell'articolo 107, cit..
Oltre alle deroghe temporanee, sono state previste anche modifiche "stabili" al CCP tra le quali si segnala quella relativa all'articolo 80 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ed in particolare al quinto periodo del comma 4, prevedendosi la facoltà della S.A. di poter escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la medesima S.A. sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale previsione si è resa necessaria per risolvere una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273, che aveva appunto denunciato la non conformità con il diritto unionale di riferimento della pregressa versione del prefato articolo 80 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, comma 4, nella parte in cui non consentiva di escludere un operatore economico che avesse violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione - pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo - potesse essere comunque adeguatamente dimostrata dalla S.A..
Come si accennava in esordio, in sede di conversione del DL sono state altresì introdotte una serie di altre modifiche permanenti al CCP, di seguito richiamate: a) per effetto dell'integrazione della formulazione degli artt. 30, comma 8, 59, comma 1 e 140, comma 1, CCP, vengono per la prima volta inseriti nel corpo del Codice dei contratti pubblici riferimenti espliciti al Titolo VII del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) che disciplina i rapporti con gli enti pubblici ed in particolare gli istituti collaborativi quali la co-progettazione, la co-programmazione o le convenzioni, inserimenti che non appaiono invero in prima lettura pienamente coerenti tra loro, dal momento che mentre la nuova formulazione dell'art. 30, con il richiamo ai principi generali del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990, sembra sottintendere una maggiore apertura al mercato e dunque l'applicazione del CCP agli istituti collaborativi del CTS, le modifiche agli artt. 59 e 140 CCP sembrano voler tutelare l'autonomia della disciplina di tali diverse modalità di relazione fra il pubblico e il privato; b) attraverso la novella del comma 1 dell'art. 36 CCP, l'applicazione delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato diviene obbligatoria - mentre sinora era facoltativa - anche nell'ambito degli appalti sotto-soglia; c) mediante un emendamento all'art. 46, comma 1, CCP, in cui sono elencati gli operatori economici abilitati a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, si specifica che possono essere ammessi anche gli archeologi professionisti singoli, associati e le società da essi costituite; d) mediante una novella all'art. 180, comma 2, CCP, in tema di Partenariato pubblico privato (PPP), viene introdotta una specifica disciplina sui cc.dd. Energy Performance Contract (EPC), che vengono così ricondotti nell'alveo dei contratti PPP, nell'ottica di un quadro regolamentare sempre più attento ai temi della sostenibilità e alle questioni energetiche ed ambientali. Sempre in tema di PPP giova ricordare pure le modifiche, apportate con il DL e rimaste invariate in esito alla conversione, al comma 15 dell'art. 183 CCP, che stabiliscono la possibilità per i soggetti privati di presentare proposte spontanee per project financing e per altri contratti di PPP (incluse le concessioni) anche se presenti nei programmi adottati dalle amministrazioni per le opere e le acquisizioni di beni e servizi ai sensi dell'articolo 21 CCP, superando il limite che dall'entrata in vigore del Codice del 2016 ha caratterizzato la procedura a iniziativa dei privati, la quale poteva appunto riguardare solo lavori o servizi non previsti rispettivamente nel programma triennale e nel programma biennale; e) per effetto del comma 6-bis introdotto in sede di conversione, si prevede che fino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle stesse di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del CCP, sempre che si tratti di opere che le regioni abbiano dichiarato di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale; f) per effetto del comma 7-bis vengono apportate modifiche agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004) attinenti, da un lato, alla gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, stabilendosi che detta forma di gestione può essere attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in via congiunta ed integrata, fermo restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Dall'altro, si stabilisce che, qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi, l'integrazione possa essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati, ribadendosi di fatto la centralità della concessione nel sistema del Codice dei beni culturali. E' comunque ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e biglietteria; g) per effetto del comma 10-bis viene introdotto il c.d. DURC di congruità, in attuazione del disposto dell'art. 105, comma 16, CCP in materia di controllo sulla regolarità della manodopera impiegata nei contratti di appalto. Si tratta di un documento rilasciato dalle Casse Edili, già previsto in alcune leggi regionali così come nei provvedimenti adottati dal Commissario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici dell'agosto 2016, con il quale si attesta che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia appunto "congrua" rispetto all'importo delle opere da eseguire o eseguite.
 
 
 
 
Tab. 2 - Procedure semplificate di affidamento sotto-soglia valide fino al 31 dicembre 2021
 
Importo/oggetto affidamento
Procedura
Affidamento di SERVIZI/FORNITURE di importo inferiore a 75.000 euro
Affidamento diretto "puro" (anche senza previa consultazione di operatori economici). La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 98 CCP è obbligatoria solo se il valore della commessa è pari o superiore a 40.000 euro.
Affidamenti di LAVORI di importo inferiore a 150.000 euro
Idem
Affidamenti di SERVIZI/FORNITURE di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 CCP (rispettivamente pari a 139.000 euro per le Amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, 214.000 euro per quelle sub-centrali ovvero 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX allo stesso CCP)
Procedura negoziata di cui all'art. 63 CCP previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le Stazioni Appaltanti danno evidenza dell'avvio della procedura de qua tramite pubblicazione di una avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati
Affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro
Idem
Affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro
Come sopra, ma previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
Affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 CCP (5.350.000 euro)
Come sopra, ma previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici
 
 
 
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman