20/11/2020 - Individuazione e Validazione delle Competenze (IVC) e la privacy: un trattamento di dati personali “a fin di bene”
Ogni cittadino è, di norma, in una continua crescita conoscitiva nel corso della sua vita ed ha il diritto al riconoscimento dei propri apprendimenti, comunque siano stati acquisiti. Infatti, la propria crescita culturale può aver luogo durante un corso di formazione (cd. ambito formale) oppure durante la propria esperienza lavorativa (cd. ambito non formale) ed anche durante il tempo libero (cd. ambito informale).
Le regole, le procedure e gli strumenti finalizzati al riconoscimento dell’apprendimento costituiscono il sistema di certificazione delle competenze che permette il rilascio di un attestato pubblico spendibile nel mondo del lavoro e nella formazione professionale.
Questo percorso assume la denominazione di servizio di individuazione, validazione e certificazione (IVC) si sviluppa in tre fasi:
- Individuazione: consiste nella registrazione delle esperienze lavorative e degli elementi a sostegno (cd. evidenze), che possono essere ricondotte ad una figura professionale certificabile.
- Validazione: in questa fase le evidenze sono analizzate da un esperto del settore e le competenze dichiarate sono accertate attraverso un colloquio tecnico o con prove pratiche. Al termine di questa fase è rilasciato un attestato di validazione delle competenze.
- Certificazione: se tutte le competenze di riferimento per la figura professionale sono state validate si accede all’esame finale ed è possibile ottenere un Certificato di Qualifica professionale.
La procedura di cui trattasi si attua nell’ambito di applicazione del Dlgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”) il quale individua i livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi relativi ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. La legge stabilisce, altresì, modalità e ruoli dei vari soggetti che devono, ognuno in relazione alle proprie funzioni, partecipare al processo di cui trattasi distinguendo fra soggetti titolari[1] e titolati [2] i quali sono deputati all’attuazione del processo sopra indicato.
Gli “enti titolati” sono rappresentati anche dagli enti accreditati dalle Regioni per la formazione professionale e l’orientamento e dai servizi al lavoro, pubblici e privati, preventivamente accreditati all’attuazione del processo o a singole fasi di esso, da ogni regione. Tutti gli enti titolati possono sviluppare la fase di identificazione delle competenze. Le agenzie formative accreditate per la Formazione Professionale possono sviluppare anche la fase di validazione e certificazione mentre le agenzie per l’orientamento e di servizi per il lavoro possono sviluppare la fase di validazione ricorrendo alle agenzie formative accreditate per la Formazione Professionale, qualora fosse necessario realizzare prove integrative al colloquio tecnico.
Alla luce di quanto sopra e tenendo conto del disposto legislativo, relativamente al trattamento dei dati dei soggetti interessati a questo procedimento/processo, la Regione e gli altri enti, ognuno per il proprio ambito di competenza, possono essere individuati quale soggetti titolari del trattamento dei dati e i titolati, quali responsabile esterni.
Infatti, dall’art. 4 all’art.7, il Dlgs. 13/2013[3] individua le competenze e le funzioni del soggetto titolare mentre, per quanto riguarda gli enti titolati, le relative competenze[4] sono illustrate alla lett. g) dell’art. 2. In particolare, è proprio il riferimento all’ambito di titolarità del titolare che dimostra, a mio parere, che il ruolo dei soggetti titolati è proprio quello di Responsabile esterno del trattamento dei dati allorché si legge che l’ente titolato è chiamato ad “erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)”.
Uno degli scopi della legge è anche quello di realizzare una dorsale unica informativa con il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze mediante la progressiva inter operatività’ delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali: E’ evidente come sia necessario, al fine di raggiungere questo obiettivo, procedere ad un trasferimento ed al tempo stesso di un contemporaneo trattamento dei dati conferiti dagli interessati.
Va anche sottolineato che gli enti interessati si possono trovare a trattare dati particolari in relazione all’apprendimento non formale e a quello informale. Infatti, in queste due tipologie di apprendimento le scelte personali sono fondamentali, scelte che possono essere condizionate, fra l’altro, da opinioni politiche, filosofiche ed etiche. Infatti per “apprendimento non formale” si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi scolastici ordinari, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese, mentre quello “informale” è l’ apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
Pertanto il primo adempimento da fare è quello di stipulare un accordo di contitolarità con la Regione nel quale saranno indicati i relativi ambiti di azione come previsti dalla legge e si dovrà tenere anche conto della regolamentazione che la Regione ha adottato ai sensi dell’art. 4 che stabilisce, fra l’altro, che l’ente titolato deve essere in possesso, per l’erogazione di servizi di certificazione delle competenze dell’accreditamento da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento.
Relativamente al modello di informativa, da redigersi dopo la stipulazione dell’accordo di contitolarità e della individuazione dei soggetti titolati questa deve contenere, oltre le normali disposizioni di stile, le indicazioni di entrambi gli enti anche per quanto attiene i dati di contatto dei DPO nonché le finalità del trattamento secondo quanto è indicato nell’art. 1 del Dlgs.13/2013.[5]
Di fatto ci troviamo di fronte ad uno scambio continuo di dati fra la Regione e i soggetti titolati con modalità informatiche, scambio che dovrà essere ben definito dalla Regione le cui regole dovranno essere inserite nell’informativa così come l’indicazione delle misure di sicurezza che entrambi gli enti devono prevedere.
Infine, ricordo che, una volta delineato il quadro di insieme del processo, i relativi dati (trattamenti, categorie, etc.) dovranno essere inserite da parte dei contitolari, nel proprio registro del trattamento dei dati.
Infine è necessario che tutti i soggetti che entrano “in contatto” con questa attività siano formalmente autorizzati al trattamento dei dati di cui trattasi.
SCHEMA INFORMATIVA PRIVACY
(Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)
Destinatari
Richiedenti i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.
Titolare
Giunta Regionale
Contitolari
………………………………………
Dati personali raccolti
I dati oggetto delle operazioni di trattamento sono parte delle comunicazioni riguardanti i documenti di validazione da parte dei soggetti titolati alla Regione e delle domande di certificazione delle competenze.
Operazioni di trattamento
Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali sono effettuate nei limiti delle finalità e modalità indicate in applicazione di quanto disposto dalla normativa applicabile e dalle disposizioni sugli standard di processo.
Finalità
I dati sono trattati nell’ambito delle attività connesse all’acquisizione dei Documenti di validazione e delle domande di certificazione delle competenze.
Modalità
I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed elettronici il cui controllo è affidato agli uffici regionali competenti per la gestione dei procedimenti inerenti l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze effettuate dai soggetti titolati e per la gestione degli esami da parte delle Commissioni di certificazione delle competenze.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione dei servizi e dell’ammissibilità delle domande di certificazione delle competenze.
Responsabili e autorizzati
I dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti formalmente autorizzati all’assolvimento dei tali compiti, formati e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. Il trattamento o fasi di esso possono essere eseguiti anche da terzi, i quali agiscono come Responsabili esterni del trattamento e sono, di volta in volta, individuati.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è …………………………….
Ambito di applicazione
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, eccezion fatta per gli uffici preposti della Regione…….
Ambito di diffusione
I dati non saranno diffusi a soggetti tersi, eccezion fatta per gli uffici preposti della Regione …..
Durata del trattamento
I dati personali saranno trattati per tutta la durata della procedura di iscrizione e gestione dell’elenco.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Ue 679/2016 secondo le seguenti modalità……………………
Luogo Firma per ricevuta
([1]) – I soggetti titolari sono : amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:
1) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;
3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di
competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;
([2]) I soggetti titolati sono: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
([3]) – Art. 4 – Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio;
Art. 5 – Standard minimi di processo.
Art. 6 – Standard minimi di attestazione.
Art. 7 – Standard minimi di sistema.
([4]) – Il termine “competenza” va inteso nel senso etimologico del termine e non in quello quotidiano relativo a chi deve fare o non fare qualcosa. Ai sensi dell’art. 2 la “competenza” è la “comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale”.
([5] ) – Art. 1 – Oggetto
“1. La Repubblica, nell’ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l’apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
2. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.”