30/11/2020 - L'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2020, n. 6832, secondo cui non devono essere sospesi i decreti ministeriali di pianificazione delle attività scolastiche e prescrizioni nel periodo emergenziale Covid-19 dell’attività
Consiglio di Stato, Sez. III, 27/11/2020 n. 6832
Non devono essere sospesi i decreti ministeriali di pianificazione delle attività scolastiche e prescrizioni nel periodo emergenziale Covid-19 dell’attività didattica
Non deve essere sospesa la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, prevista dai decreti ministeriali 26 giugno 2020, n. 39, 3 agosto 2020, n. 80 e 6 agosto 2020, n. 87, nelle parti in cui hanno previsto (tra l'altro): il possibile e consistente ricorso alla didattica a distanza; la disciplina delle modalità di accesso e uscita da scuola, uscite a orari scaglionati; l'obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°; il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.); l'obbligo di mascherina per gli studenti che si muovano all'interno dei locali scolastici. Non è condivisibile, infatti, l'assunto della mancanza di presupposti epidemiologici di una gravità e diffusività tale da poter creare allarme nella popolazione scolastica. La fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica depone oggettivamente in senso opposto e verosimilmente il contenimento del contagio entro una certa soglia è causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate, comprese quelle applicate in ambito scolastico. Inoltre, non è ravvisabile la violazione dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all'istruzione, stante la doverosa applicazione del principio di precauzione, nonché di prevalenza del diritto alla salute, ove gli interventi di prevenzione siano scientificamente supportati e limitati allo stretto indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo