30/11/2020-Le somme percepite per attività non autorizzate debbono essere riversate alla propria amministrazione al netto della ritenuta fiscale
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA Sent.198/2020<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LOMBARDIA/SENTENZA/198/2020>
La violazione dell’art.53, co.6-7bis, del d.lgs. n.165 del 2001, a seguito dell’espletamento di attività extralavorative non autorizzate o non autorizzabili da parte di pubblici dipendenti, comporta la restituzione delle somme indebitamente percepite all’amministrazione di appartenenza al netto della ritenuta fiscale: questo il principio contenuto nella Sent.198/2020 della CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA.
La “responsabilità disciplinare” prevista dal menzionato art. 53, comma 7, del d. lgs. n° 165 del 2001, costituisce, nel quadro risarcitorio-sanzionatorio apprestato dal legislatore, valido e adeguato elemento di specificità riferito e proporzionato alla gravità delle singole violazioni, ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l’amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito a cui deve essere versato in un apposito fondo vincolato. La norma consente alla Amministrazione di appartenenza di agire direttamente nei confronti del proprio dipendente ovvero reclamarla nei confronti del datore-creditore soltanto qualora la stessa non sia stata ancora versata al lavoratore autore di prestazione non autorizzata, avendo questi disatteso l’obbligo di esclusività del rapporto di pubblico impiego.
Trattasi pertanto di una sanzione pecuniaria comminata al dipendente che non ha chiesto autorizzazione per espletare attività extralavorative alla propria amministrazione, testualmente quantificata in una misura pari “al compenso dovuto per la prestazione svolta”, ovvero a ciò che il dipendente ha materialmente introitato come “dovuto”, ergo quello netto liquidatogli dall’erogante ed entrato nella sfera patrimoniale del dipendente.
Il datore pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative, per preservare le energie del lavoratore e per tutelare il buon andamento della p.a., che risulterebbe turbato dall’espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. La ratio è sia civilistica-lavoristica che pubblicistica: consentire al datore di valutare la compatibilità di tale attività extralavorativa con il corretto e puntuale espletamento, in modo terzo ed imparziale, della prestazione contrattualmente dovuta dal lavoratore alla P.A., in ossequio anche al principio costituzionale di tendenziale esclusività (98 cost.) e di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art.97 cost.).
Tuttavia, tale divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è sistematicamente assoluto: il comma 7 del cennato art.53, fa salve le attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività “liberalizzate”, ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali. L’autorizzazione è prescritta al fine di verificare in concreto:
1. se l’espletamento dell’incarico possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all’amministrazione;
2. la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza, nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente;
3. la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione;
4. la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego;
5. la specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso;
6. la corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato.
Tutti elementi che influiscono sull’esercizio ragionevole della discrezionalità del dirigente nel concedere o negare l’autorizzazione alla stregua di ben individuati referenti normativi.
La Corte dei Conti infine sottolinea la propria giurisdizione (con rito ordinario) sul mancato versamento delle somme dovute dal pubblico dipendente alla propria amministrazione, attribuita espressamente dal comma 7 bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotta dalla legge n. 190 del 2012, ma in linea con l’orientamento giurisprudenziale già delineatosi, in quanto ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l’amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito.