27/11/2020 - Tia: il Concessionario può richiedere al contribuente l’Iva in rivalsa visto la natura privatistica del loro rapporto
E’ legittimo l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva sulla Tia, esercitato dal Concessionario nei confronti del contribuente ai sensi dell’art. 18 del Dpr. n. 633/72, in quanto soggetto passivo dell’Imposta è il Concessionario e il rapporto tra i 2 soggetti non ha natura tributaria, come quello tra contribuente ed Amministrazione locale, bensì natura privatistica. E per gli stessi motivi è altresì illegittima la richiesta, rivolta dal contribuente al Concessionario della riscossione dei Tributi locali, per la restituzione della somma corrisposta, a titolo di Iva, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (Tia).
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza in commento.
Trovano infatti applicazione principi e ratio enunciati con le Sentenze della Corte di Cassazione – Sezioni Unite, n. 2064/2011, cit., ed alla successiva sostanzialmente conforme Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, 20 novembre 2017, n. 27437.
Secondo la Cassazione, il giudizio spetta alla giurisdizione ordinaria perché, come chiarisce la richiamata Sentenza Cassazione, Sezione U, n. 2064/2011, soggetto passivo dell’Imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (quindi il Concessionario) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell’Imposta contestata.
Le Sezioni Unite citate hanno sancito il Principio di cui sopra, chiarendo che la controversia (nel caso richiamato, è quella che vede un contribuente richiedere al Concessionario la restituzione della somma corrisposta a titolo di Iva su Tia) ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa esercitato dalla Concessionaria. Esse precisano altresì che “il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l’esercizio del potere impositivo nell’ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà-soggezione” (le Sezioni Unite fanno riferimento specifico anche a Cassazione Sezioni Unite, 26/06/2009, n. 15031, Rv. 608816-01). In definitiva, sempre per le Sezioni Unite in argomento, “se manca un soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso lato manca anche il rapporto tributario, cosi come se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva”.
Il medesimo iter logico-giuridico è ripreso e proseguito dalla Sentenza della Cassazione – Sezioni Unite, n. 27437 del 2017, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui alle citate Sezioni Unite del 2011 (richiesta di rimborso di Iva versata su Tia rivolta al Concessionario della riscossione dei Tributi locali). Nel 2017 difatti le Sezioni Unite ribadiscono l’orientamento in base al quale, in tema di Iva, spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del Professionista o dell’Imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle somme addebitategli in via di rivalsa. Il soggetto passivo dell’Imposta, difatti, è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi; sicché la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Ne consegue che la detta controversia non ha ad oggetto un rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, bensì un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine alla debenza ed all’ammontare dell’Imposta applicata in misura contestata.
Il che vale anche quando il debito Iva sia totalmente contestato, come appunto nell’ipotesi di indebita applicazione di tale Imposta alla Tariffa comunale di igiene ambientale (Tia). Trattasi difatti, in ogni caso, di una controversia tra privati, alla quale è estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Principio ribadito anche con riguardo alla controversia insorta tra il prestatore ed il destinatario della prestazione, in ordine alla pretesa rivalsa dell’Iva esposta in fattura: si vedano a tal riguardo le Sentenze della Cassazione – Sezione Unite, 31 maggio 2017, n. 13721, Rv. 644368-02, e Cassazione Sezione Unite, 4 aprile 2016, n. 6451, Rv. 639112-01).
Le Sezioni Unite n. 27437 del 2017 infine evidenziano che anche la giurisprudenza unionale non dubita che l’azione per il rimborso dell’Imposta illegittimamente versata, esercitata dal fruitore dei beni o dei servizi nei confronti del fornitore, sia un’azione di ripetizione d’indebito di rilevanza civilistica (si vedano, proprio in tema di Iva, la Sentenza della Corte di giustizia 15 dicembre 2011, Causa C-427/10, Banca popolare Antoniana veneta, punto 42, e, in tema di Accise, Corte di Giustizia 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss) e che, sul piano sistematico, il Principio si coordina con quello reiteratamente affermato con riguardo alle controversie tra sostituto d’imposta e sostituito.
Con riferimento a tale ultimo assunto, difatti, le controversie relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario ma rientrano in quella del Giudice ordinario. Ciò perché si tratta di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia contemplata dall’elenco contenuto nell’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992, anche nell’interpretazione estensiva che se ne fornisce (si veda, in particolare, oltre alla citata Sentenza della Cassazione – Sezioni Unite, n. 27437/2017, anche Sentenza Cassazione Sezioni Unioni, 15 settembre 2017, n. 21523, in motivazione).
Le conclusioni di cui innanzi, infine, non solo non contrastano ma sono ulteriormente confortate dalla Sentenza della Cassazione – Sezioni Unite 11/2017, n. 17113, Rv. 644921-01, con la quale la Corte ha difatti riconosciuto la giurisdizione tributaria in ordine alla controversia tra utente ed Ente addetto alla riscossione concernente l’Addizionale provinciale sulla Tariffa integrata ambientale (c.d. “Tia2”) proprio in ragione della natura tributaria di questa.
Il Principio in materia di giurisdizione di cui ai citati arresti delle Sezioni Unite del 2011 e del 2017, benché enunciato con riferimento a controversia inerente la richiesta di restituzione di Iva su Tia rivolta (dal contribuente) al concessionario della riscossione dei tributi locali agente in rivalsa, è suscettibile di essere applicato, per medesimezza di ratio, anche alla controversia in esame, inerente l’omesso versamento dell’Iva su Tia richiesta (al contribuente) dal Concessionario in rivalsa.
Al pari della prima tipologia di controversia, difatti, anche la seconda ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa esercitato dal concessionario. Per tale controversia, al pari della prima, il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l’esercizio del potere impositivo nell’ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà soggezione.
Nelle controversie come quella di cui alla fattispecie concreta, quindi, mancando un soggetto investito di potestas impositiva (con riferimento all’Iva) intesa in senso lato, manca anche il rapporto tributario, con la conseguenza che, mancando un provvedimento che sia espressione di tale potere, non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva.
In entrambi i casi dunque, il Concessionario non agisce, con riferimento all’Iva su Tia, quale soggetto impositore ma solo in rivalsa ex art. 18 del Dpr. n. 633/1972 (nei confronti del soggetto inciso dall’Imposta ma non soggetto passivo di essa).
Sicché, sempre in entrambi i casi, trattasi di controversie tra privati, non rientranti negli artt. 2, 10 e 19 del Dlgs. n. 546/1992.
Corte di Cassazione – Sentenza 12 novembre 2020, n. 25519