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25/11/2020 – La Certificazione dell’organo di revisione sulle risorse decentrate

Dal sito di Gianluca Bertagna

Prendendo spunto dalle considerazioni della Ragioneria Generale dello Stato (che ritengo super accreditata in questo contesto) contenute nelle istruzioni per la compilazione del Conto Annuale, propongo alcune mie riflessioni sulla certificazione da parte dell’organo di revisione sulle procedure della contrattazione integrativa.

Lo faccio proponendo qualche domanda: Qual è il momento in cui va effettuata la certificazione? Sulla costituzione, sulla contrattazione o su entrambe? 

Le istruzioni del conto annuale, ribadiscono innanzitutto che a parere della RGS sarebbe opportuno – ma non obbligatorio –  che la certificazione arrivasse già in sede di costituzione del fondo; però, come è facile intuire, gli enti locali si comportano spesso diversamente anche alla luce di disposizioni non proprio chiarissime e certe. Quindi, nella scheda SICI si dà la possibilità di indicare sia la data della firma congiunta (unica in un anno) che anche quella disgiunta (una sulla costituzione e/o sul contratto). 

Quello che appare importante e da sottolineare è che per la RGS – e io dico: giustamente – gli enti non hanno l’obbligo di stipulare un contratto integrativo tutti gli anni. Si legge infatti che “laddove il Contratto Integrativo economico annuale può in taluni casi non essere ritenuto necessario, ad esempio:

– in caso di numerosità limitate di personale, 

– di ultravigenza del Contratto Integrativo precedentemente perfezionato,

– ovvero di negoziazioni ancora non perfezionate, 

la misura delle risorse del Fondo necessita di una certificazione annuale (cioè sulla costituzione) da parte dell’Organo di controllo ai sensi dell’art. 40-bis, primo comma del d.lgs. 165/2001, sia per la verifica annuale delle norme di contenimento (in ultimo la verifica del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017), sia per la verifica delle risorse variabili appostate annualmente sul Fondo anche in applicazione di specifiche disposizioni di legge”.

Insomma: una certificazione all’anno comunque serve. Se quell’anno non viene stipulato il contratto integrativo, evidentemente la stessa sarà sulla costituzione. Ma come conseguenza di ciò si può anche ritenere che se la certificazione avviene solo sul contratto integrativo non si può ritenere illegittima la procedura solamente perchè non vi è stata firma sulla costituzione del fondo. D’altronde, a questo punto, le verifiche verranno effettuate dall’organo di revisione in quel momento avendo a disposizione sia il contratto integrativo che la relazione illustrativa che quella tecnico-finanziaria.

 

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