24/11/2020 - La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 20 novembre 2020, n. 7239, secondo cui l'operatore economico che voglia contestare il ricorso alla procedura negoziata senza bando conseguente ad asserita infungibilità del bene risultante da consul
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/11/2020 n. 7239
L'operatore economico che voglia contestare il ricorso alla procedura negoziata senza bando conseguente ad asserita infungibilità del bene risultante da consultazione preliminari di mercato deve impugnare l'atto di avvio della procedura
La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico", trattandosi essere soltanto di una fase di pre - gara. Siccome le informazioni acquisite attraverso le consultazioni preliminari di mercato confluiscono nei successivi atti procedurali delle amministrazioni (che dette consultazioni hanno avviato), chi intenda contestarne gli esiti è ad essi (agli atti delle procedure) che deve rivolgere le proprie contestazioni, ivi inverandosi la scelta dell'amministrazione potenzialmente lesiva della concorrenza. Così, ove all'esito della consultazione di mercato sia tratto convincimento del carattere infungibile del bene tale da giustificare l'affidamento per procedura negoziata senza bando, l'operatore economico che tale conclusione voglia contestare è tenuto ad impugnare l'atto di avvio della procedura, che è diretta conseguenza dell'esito della consultazione e, d'altra parte, costituisce il primo atto lesivo della sua situazione soggettiva poichè, in ragione della presunta natura infungibile del bene, gli preclude di concorrere all'affidamento del contratto.