24/11/2020 - “Fondo contenzioso” e classificazione delle passività potenziali
Nella Delibera n. 112 del 26 ottobre 2020 della Corte dei conti Lazio, la Sezione chiarisce che la valutazione della “passività potenziale” deve essere sostenuta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità. In proposito, la Sezione pone in evidenza la Delibera n. 125/2019 della Corte dei conti Campania e la Delibera n. 80/2020 della Corte dei conti Lazio, le quali hanno fatto riferimento, ai fini della classificazione delle “passività potenziali” tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti Principi:
– la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
– la passività “possibile” che, in base al documento Oic n. 31, nonché dello Ias 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
– la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.