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23/11/2020 - Corte dei Conti Veneto. Vi è dolo nell’espletamento di incarichi esterni non autorizzati, anche se comunicati

Tratto da www.lasettimanagiuridica.it Corte dei Conti sez. Veneto 101/2020

Corte dei Conti sez. Veneto 101/2020

 

Un dipendente pubblico viene licenziato e poi reintegrato per mancato rispetto dei termini per l’attivazione del procedimento sanzionatorio, per avere prestato attività libero professionale, eludendo l’obbligo di esclusività con le pubblica amministrazione di appartenenza e in assenza di autorizzazione.

 

L’interessato afferma a sua difesa di avere comunicato al proprio dirigente l’espletamento delle attività e invoca la buona fede.

 

Nella decisione si afferma invece la sussistenza del dolo, in considerazione, da un lato, della chiarezza delle norme in materia, dall’altro, della sottoscrizione, nel contratto, della clausola in cui il convenuto aveva dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, richiamate dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Secondo la Procura, la condotta, anche laddove si dovesse escludere il dolo, sarebbe comunque connotata (in subordine) da colpa grave, poiché le disposizioni normative in materia sono agevolmente comprensibili, cosicché sussisteva l’obbligo del convenuto di effettuare le prescritte comunicazioni, senza che si potesse invocare la buona fede.

 

Si afferma, infatti, che l’esclusività e i limiti alle attività esterne rappresentano principi alla base del rapporto di impiego con una pubblica amministrazione (art. 97, 98, Cost., decreto legislativo n. 165/2001) e il convenuto non poteva ignorarlo, considerate le circostanze di fatto evincibili dagli atti.

 

In particolare, ritiene il Collegio che la connotazione dolosa dello svolgimento contra legem di attività non autorizzate prestate in favore di terzi è evincibile da plurimi elementi sintomatici quali: 1) l’apertura di partita IVA, consapevolmente e abitualmente utilizzata per lo svolgimento delle attività non autorizzate; 2) l’ampio periodo temporale interessato dalle attività, alcune delle quali prestate in molti dei mesi delle annualità 17 considerate, per intere giornate lavorative, sia in orari notturni che diurni; 3) l’elevato importo dei compensi percepiti; 4) la presenza di dichiarazioni rese anche a soggetti terzi circa l’insussistenza di incompatibilità, con l’impegno di comunicare future variazioni; 4) la sottoscrizione di un contratto nel quale espressamente erano richiamate le norme in materia di incompatibilità e di autorizzazione; 5) la presenza di una specifica Circolare del 22.10.2009 nel quale erano chiaramente definite le norme disciplinanti il regime delle autorizzazioni e le conseguenze in caso di mancanza di tali provvedimenti; 6) l’elevata qualifica ricoperta dal medico durante il periodo contestato; l’età anagrafica e la lunga e qualificata esperienza professionale nell’ambito del pubblico impiego, come evincibile dal curriculum vitae in atti; 7) il reiterato omesso versamento dei compensi percepiti all’amministrazione di appartenenza, nel corso del periodo contestato e successivamente, nonostante le richieste della C.R.I.

ALLEGATO:

 

 

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