19/11/2020 – Polizia locale, il rischio privacy ferma l'accesso civico agli ordini di servizio
Il Garante ricorda che, a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso documentale in base alla legge 241/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti in materia di protezione dei dati personali. In considerazione di questo amplificato regime di pubblicità, deve essere valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati.
Quindi il Garante ritiene che correttamente è stato respinto l'accesso civico alla documentazione richiesta considerata la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti negli ordini di servizio, quali: turno di servizio previsto, lavoro svolto, attività da svolgere nel giorno seguente, prestazioni effettive, dati su eventuali assenze o infortuni, posizione lavorativa del dipendente, turno di riposo, prestazione svolta in regime di straordinario, permessi fruiti anche ex legge 104/92, eccetera.