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Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Novembre / 18/11/2020 - La sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. II, 9 novembre 2020, n. 11581, sulla legittimità dell'affidamento di fornitura di buoni spesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposto da Roma Capitale in deroga al d.lgs. n. 50/2016 (co

18/11/2020 - La sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. II, 9 novembre 2020, n. 11581, sulla legittimità dell'affidamento di fornitura di buoni spesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposto da Roma Capitale in deroga al d.lgs. n. 50/2016 (co

Tratto da www.dirittodeiservizipubblici.it

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposto da Roma Capitale in deroga al d.lgs. n. 50/2016 (codice appalti).

E' legittimo l'affidamento, in deroga al d.lgs. n. 50/2016 (codice appalti), disposto da Roma Capitale in favore di una società per la fornitura di buoni spesa, quale erogazione di contributi alle persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Dall'esame della documentazione agli atti, si evince che Roma Capitale abbia affidato la fornitura oggetto del presente giudizio nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio, imparzialità e buon andamento, compatibilmente con quanto consentito dalla situazione di particolare urgenza che ha caratterizzato la procedura svolta in deroga alle ordinarie prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.

La distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che la pandemia ha messo nell'impossibilità e /o nell'estrema difficoltà di fare fronte al quotidiano sostentamento, deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento previsti alla lett. b) dell'art. 25 del d.lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile) espressamente richiamata dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza. Non si tratta, infatti, di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all'alimentazione, che costituisce il presupposto per un'esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute.

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