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17/11/2020 - In controtendenza: l’incarico illecito a soggetto in quescienza non produce necessariamente danno erariale.

Tratto da www.iusmanagement.org Autore Dario Di Maria

Il Collegio non disconosce che, da quanto finora esposto, discenda l’illegittimità del conferimento dell’incarico all’esame e tuttavia, com’è noto, rileva che la mera illegittimità dell’atto non comporta di per sé il sorgere di responsabilità erariale, essendo elemento indefettibile per la nascita della stessa l’accertamento in concreto di un danno al patrimonio dell’ente (ex plurimis: Sez. Molise 46/2016).

 

L’assunto accusatorio – che sostanzialmente prospetta un comportamento de iure dannoso (“…in presenza di violazione di legge vi sarebbe spendita di danaro pubblico illecita, senza utilitas, e quindi dannosa…”, pag. 23 citazione), richiamando Sez. appello Sicilia n. 60/2017 – si pone nell’ambito di una giurisprudenza contabile formatasi nelle ipotesi di assunzioni o conferimento di incarichi avvenuti in violazione di leggi che impongono contenimento e razionalizzazione della spesa per il personale, o divieti di assunzioni, con il conseguente danno “de iure”, ipotesi che – a parere del Collegio – non ricorre nella fattispecie all’esame.

 

In disparte la considerazione (su un piano più generale) che nella valutazione dei comportamenti lesivi dell’erario non può, in ipotesi, non tenersi conto dei vantaggi comunque rivenienti da quelle stesse condotte (art. 1 bis legge 20/1994), va rilevato che nella presente fattispecie è piuttosto la oggettiva constatazione che le somme erogate a titolo di retribuzione nel periodo indicato ed ascritte a nocumento erariale, configurano una erogazione stipendiale del tutto sovrapponibile a quella che sarebbe stata conferita ,sia pure a diverso soggetto, nel caso in cui la nomina del direttore sanitario, come prospettato dall’attore, si fosse tempestivamente e speditamente conclusa a decorrere dal 24/4/2015, data nella quale l’azienda sanitaria ha avuto a disposizione l’elenco definitivo dei soggetti idonei e dotati dei requisiti necessari.x

 

Ne consegue che la violazione dell’art. 1, comma 1bis della legge n.20/1994, così come asserito dalla difesa del convenuto, non è argomento dirimente sotto il profilo dell’infondatezza della prospettazione accusatoria, nel senso che in questo caso il Collegio non è tanto chiamato ad operare un mero bilanciamento tra il vantaggio conseguito a seguito della prestazione lavorativa del dottor Sacco e il danno scaturito dalla condotta illecita (in ipotesi foriera di un disservizio ovvero recante comunque un disvalore rispetto all’interesse pubblico da perseguire) ma un’operazione logico giuridica tutt’affatto diversa.

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