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16/11/2020 Responsabilità da provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione. Pronuncia del Tar Veneto.

Tratto da https://www.ildirittoamministrativo.it

Perché sia configurabile la responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo sono necessari: a) l’elemento oggettivo; b) l’elemento soggettivo; c) il nesso di causalità materiale o strutturale; d) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come sopra individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata (cfr. Cons. St., sez. III, n. 732 del 23 gennaio 2020; sez. VI, n. 2792 del 29 maggio 2014).

Quanto all’elemento oggettivo, si osserva che i provvedimenti con i quali, per due volte, l’Amministrazione resistente ha negato l’approvazione del PUA “Colonie” sono illegittimi, secondo quanto è stato accertato con le sentenze definitive richiamate (per completezza, si osserva che il Comune di Asiago ha impugnato le decisioni del Consiglio di Stato nr. 4395/2011 e 5485/2011 chiedendone la revocazione: entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; cfr. Cons. St. Sez. IV, nr. 3302 e 3303 del 2011, docc. 26 e 27 della produzione delle ricorrenti).

Sul piano dell’elemento soggettivo si osserva che, come noto, a un orientamento maggiormente rigoroso, secondo cui l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’Amministrazione (cfr. Cons. St., IV, 18 ottobre 2019 n. 7082; id., 7 novembre 2019 n. 7602; id., 4 febbraio 2020 n. 909), se ne affianca un altro, secondo cui, nell’ottica di un maggior “favor” per il soggetto privato danneggiato, questo può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile (da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 7192 del 22 ottobre 2019; Cons. St., sez. VI, n. 1815 del 19 marzo 2019).

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