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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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13/11/2020 – La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 30 ottobre 2020 n. 6655, secondo cui la competenza all'affidamento del servizio rifiuti spetta alla provincia e non al singolo Comune

Tratto da www.dirittodeiservizipubblici.it

La competenza all'affidamento del servizio rifiuti spetta alla provincia e non al singolo Comune.

In materia di gestione dei rifiuti urbani, dispone anzitutto l'art. 200 del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152, per cui: "La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale" nel rispetto delle linee guida che la Regione stessa stabilisce, e secondo criteri indicati dalla norma stessa, in particolare secondo quello del "superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti". Per gestire gli ATO, il legislatore, all'art. 201 dello stesso d. lgs. 152/2006, aveva previsto di istituire altrettante Autorità di ambito; ha però compiuto una scelta diversa con l'art. 2 c. 186 bis della l. 23 dicembre 2009 n.191 e con l'art. 3 bis c. 1 bis del d.l. 13 agosto 2011 n.138. Secondo l'art. 2 c. 186 bis, "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale... Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza…". Secondo l'art. 3 bis c.1 bis, poi, la dimensione ottimale degli ambiti da gestire coincide, di regola, con il territorio della Provincia. Nel caso di specie, la Regione Liguria ha esercitato le competenze legislative in questo modo ad essa delegate con la l.r. 24 febbraio 2014 n.1, recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", e per quest'ultimo servizio, che qui rileva, ha previsto, all'art. 16 c.1 che "La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani…" in particolare ai sensi del c. 2 attraverso la "definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi", e la "assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi". Già in base a questa norma, quindi, la competenza a indire le gare in materia di rifiuti appartiene in generale alla Provincia, e non più al Comune.

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