12/11/2020 - “Fondo salario accessorio”: risparmi straordinario
Nella Delibera n. 123 del 23 settembre 2020 della Corte dei conti Lombardia, un Comune, premesso di aver costituito il “Fondo risorse decentrate” nell’anno successivo a quello di competenza, ha chiesto di sapere se le risorse derivanti da risparmi del lavoro straordinario ivi inserite e non erogate, nonché i residui del “Fondo lavoro straordinario” dell’anno precedente, possano essere utilizzate per alimentare il “Fondo risorse decentrate” nell’anno successivo. La Sezione pone in primo luogo in evidenza la distinzione, all’interno del “Fondo risorse decentrate”, di 2 tipologie di risorse, quelle stabili e quelle variabili, le prime caratterizzate da certezza, continuità e di stabilità, le seconde determinate “con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall’Ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio”. Dato che queste ultime hanno “carattere occasionale o (sono) soggette a variazioni anno per anno”, la Sezione considera che, in quanto tali, “devono e possono trovare applicazione solo nell’anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrarsi anno per anno, indicate nei Ccnl. di riferimento”. Distinzione che rileva anche con riferimento ai compensi per il lavoro straordinario, per cui il Ccnl. “Funzioni locali” prevede importi dei risparmi che possono rientrare nella componente stabile del “Fondo”, nel caso di una contestuale decisione di riduzione stabile del “Fondo per il lavoro straordinario” – previsti dal comma 2, lett. g), dell’art. 67 – o nella componente variabile – successivo comma 3, lett. e) – come nel caso delle fattispecie oggetti quesito. Ciò anche ai fini della corretta applicazione della disposizione contenuta al punto 5.2 dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011 secondo cui, in caso di mancata sottoscrizione del Contratto nell’anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono come quota vincolata del risultato di amministrazione.