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12/11/2020 - “Fondo salario accessorio”: non è possibile un controllo successivo dell’Organo di revisione sui Contratti integrativi già sottoscritti e applicati

Tratto da entilocali-online.it

Nella Delibera n. 85 del 22 settembre 2020 della Corte dei conti Puglia,Un Sindaco chiede un parere in ordine alle corrette modalità operative da seguire per la soluzione di una problematica afferente alla corretta gestione del “Fondo accessorio del personale” per annualità precedenti. In particolare, sono state poste questioni relative alla possibilità che i Revisori possano certificare dopo la scadenza Contratti integrativi già sottoscritti e applicati.

La Corte dei Conti ha ricordato che, ai fini della legittimità della procedura, ogni Contratto decentrato integrativo deve essere accompagnato da una Relazione tecnico- finanziaria e da una Relazione illustrativa, entrambe certificate dal Collegio dei Revisori dei conti (ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001), in quanto è imprescindibile la valutazione di controllo circa la sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del Contratto integrativo e la conformità degli stessi ai vincoli di legge e di bilancio in generale, specie in relazione ai trattamenti accessori. Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del Ccnl. “Funzioni locali” 21 maggio 2018, ai fini del corretto iter di svolgimento del procedimento in esame, è necessario l’invio formale all’Organo di revisione dei conti delle suddette Relazioni e laddove non pervengano rilievi entro 15 giorni dal suddetto Organo, l’Ente ha la possibilità di sottoscrivere comunque il Contratto decentrato integrativo.

Ciò in quanto, com’è evidente, l’assenza di una data certa circa la trasmissione (o il mancato rispetto dei termini previsti o addirittura i dubbi sull’avvenuto inoltro) delle Relazioni all’Organo di revisione contabile determinano un vulnus per l’intero procedimento.

La certificazione preventiva (e non successiva in sanatoria) dell’Organo di revisione ha l’obiettivo di evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese di personale, e in tal senso, costituisce elemento imprescindibile ai fini del rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica in attuazione dell’art. 119 della Costituzione. Pertanto, non è possibile sottoscrivere e applicare Contratti decentrati integrativi privi di certificazione, in quanto non ancora rilasciata o addirittura avente rilievo negativo, come ribadito anche dalla Ragioneria generale dello Stato nella Circolare 25/2012.

Alla luce di quanto sopra indicato, la Sezione ha precisato che non è possibile un controllo dei revisori ex post, “ora per allora”, rispetto a Contratti integrativi già sottoscritti ed applicati.

L’impossibilità di “sanare” ex post la mancata certificazione da parte dei Revisori non esime l’Ente dal rispetto delle norme e dei vincoli finanziari che disciplinano il trattamento accessorio del personale, al cui rispetto è costantemente richiamata l’attività di controllo dei Revisori.

A tal proposito, la Sezione ha ricordato che, in base a quanto previsto nell’Allegato 4/2 al punto 5.2 del Dlgs. n. 118/2011, la spesa riguardante il “Fondo per la produttività” è interamente stanziata e impegnata nell’esercizio cui la costituzione del “Fondo” stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la produttività e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo, tramite costituzione del “Fondo pluriennale vincolato”. Pertanto, la costituzione del “Fondo” è condizione vincolante per le risorse che si riversano nel risultato di amministrazione ed è finalizzata ad evitare che esse siano considerate economie di bilancio e la sottoscrizione del Contratto decentrato è strumento necessario per l’erogazione delle risorse del trattamento accessorio, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante e deve essere stipulato entro l’anno di riferimento (in tal senso Corte dei conti, Sezione controllo. Veneto, Delibera n. 263/2016).

Infine, sul piano sanzionatorio trova concreta applicazione, anche nel caso di mancata certificazione da parte dell’Organo di revisione delle Relazioni accompagnatorie del Contratto decentrato eventualmente sottoscritto, la disposizione di cui all’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/2001

 

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