11/11/2020 - L'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, 9 novembre 2020 n. 6908 di rimessione alla Corte costituzionale della norma del Codice del Terzo settore che destina i contributi per l’acquisto di ambulanze alle sole organizzazioni di volontaria
Sulla rimessione alla Corte costituzionale la norma del Codice del Terzo settore che destina i contributi per l’acquisto di ambulanze alle sole organizzazioni di volontariato e non anche alle Onlus
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. 6 giugno 2016, n. 106, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, e 118, comma 4, Cost., nonché in relazione all’art. 76 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega 6 giugno 2016, n. 106, nella parte in cui destina le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lett. c), del citato Codice al sostegno dell'attività di interesse generale delle sole organizzazioni di volontariato operanti nello stesso settore, senza considerare le Onlus, attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, escludendo gli altri enti del Terzo Settore svolgenti le medesime attività di interesse generale.