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10/11/2020 - La delibera della Corte dei conti, sez. regionale di controllo per il Veneto, 3 novembre 2020 n. 147, sull'interpretazione delle norme contenute nel d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 34/2020 per i gestori dei servizi di trasporto scolastico per la co

Tratto da www.dirittodeiservizipubblici.it

Sull'interpretazione delle norme contenute nel d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 34/2020 per i gestori dei servizi di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown conseguente all'emergenza epid. da Covid 19

Poiché l'art. 109, c. 1, lett. b), del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, ha soppresso il riferimento al trasporto scolastico contenuto nell'art. 92, c. 4-bis, del D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione 27/2020, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel menzionato c. 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di "aiuto di Stato" del pagamento ivi previsto. Detta autorizzazione non risulta, allo stato degli atti, essere intervenuta e, pertanto, sebbene la novella non abbia effetto retroattivo, le disposizioni che attribuiscono al gestore del servizio di trasporto scolastico il diritto a pretendere il pagamento dei corrispettivi per prestazioni non eseguite non sono, di fatto, mai state operative per espressa previsione normativa (c. 4-quater, art. 92 D.L. n. 18/2020) che ne ha condizionato l'efficacia al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea.

Il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall'art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di servizi di cui al comma 1 un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati.

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