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05/11/2920 - Il rimborso dei contributi al Sindaco che svolge attività libero professionale è consentito solo se dimostra di astenersi del tutto dall’attività lavorativa in pendenza di mandato.

Riceviamo e pubblichiamo dal collega Carlo Piscitelli

Corte dei Conti Abruzzo Del. n. 269/2019/PAR

 

 

 

 

 

Ai fini dell’obbligo del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale da parte dell’ente presso il quale svolge il mandato, è necessario la sussistenza di due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.

La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in risposta alla richiesta di parere di un Comune, ha ribadito, come già avvenuto nelle ultime pronunce, che l’art. 86, comma 2 TUEL possa trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art.86 in un ente avente la popolazione ivi prevista, si astenga del tutto dall’attività lavorativa. Tale circostanza deve essere comprovata dal lavoratore autonomo in costanza di mandato amministrativo.

L’orientamento della magistratura contabile, in linea con la pronuncia della Sezione Liguria n.21/2019/PAR, fa riferimentonon solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica, quale il sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l’esclusività dell’incarico di amministratore.

La ratio di tale interpretazione risiede nell’evitare una situazione di disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti e non dipendenti in punto di percezione delle indennità previste dall’art. 82 TUEL. Per i lavoratori dipendenti, a fronte del collocamento in aspettativa, oltre al mancato dimezzamento dell’indennità, il legislatore (art. 86, comma 1) concede all’amministratore che sia lavoratore dipendente il diritto al versamento dei contributi a carico dell’amministrazione presso cui espleta il mandato. Ove l’analogo beneficio, previsto dall’art. 86, comma 2, TUEL per i lavoratori non dipendenti, non fosse collegato alla esplicita rinuncia, durante il mandato, all’attività professionale espletata, questi ultimi verrebbero a cumulare due benefici, che il legislatore, per i lavoratori dipendenti, ritiene invece incompatibili (l’indennità di funzione in misura piena, ex art. 82, comma 1, TUEL, ed il versamento dei contributi sostitutivi, ex art. 86, comma 2, TUEL), oltre a continuare a svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale (non dedicandosi a tempo pieno all’incarico di amministratore). 

Infine, sostiene la Corte, se si ammettesse che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua arte o professione, caricando sul bilancio dell’ente il pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l’alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l’amministratore locale esercente la professione, l’arte o il mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di ricavo più ampi rispetto alla concorrenza del suo settore.

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