03/11/2020 - Mit, obblighi per la trasparenza validi nelle procedure emergenziali sottosoglia
Due pareri del ministero affrontano il tema dell’avviso di avvio della procedura negoziata e dell’avviso sui risultati
Il primo quesito concerne il cosiddetto avviso che rende noto l'avvio della procedura, e suppone che l'atto «non debba essere» configurato come una richiesta di «manifestazione di interesse poiché, altrimenti, le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un'attesa minima di 15 giorni e della gravosita' connessa al dover gestire la moltitudine di OE manifestanti interesse».
L'ufficio legislativo del Mit, risponde affermativamente rilevando che «si tratti di un avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa», specificando, inoltre, che devono intendersi fermi «gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, conseguentemente anche l'obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all'art. 29, comma 1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».
Con il secondo quesito si chiede se la previsione normativa dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 120/2020, secondo cui «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000», debba ritenersi estesa ad ogni affidamento diretto e quindi anche fino alle nuove soglie introdotte dai provvedimenti emergenziali di 75mila euro /150mila euro per i lavori o se invece, per gli affidamenti diretti di importo pari ai 40mila euro.
Il ministero conferma l'obbligo della pubblicazione dell'avviso sui risultati per affidamenti di importo pari o superiori ai 40mila euro e fino alle soglie per cui è consentito l'affidamento diretto emergenziale.
ALLEGATI: