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02/11/2020 - Dichiarazioni integrative dell’offerta economica non previste “a pena di  esclusione”. Può attivarsi soccorso istruttorio! Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 30/10/2020, n.2290. 

 Tratto da giurisprudenzappalti.it - Autore Roberto Donati. 


In una procedura telematica la Busta C (offerta economica) doveva contenere 
due files : l’offerta economica e le connesse dichiarazioni integrative (di 
aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, 
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni, di 
avere preso atto ed accettare che la Stazione Appaltante si riservava la 
facoltà di non procedere all’espletamento della gara e/o alla successiva 
aggiudicazione ). 

L’impresa sottoscrive i documenti ma carica due volte il file relativo al 
ribasso ( economico e temporale), omettendo di caricare quello contenente 
le dichiarazioni integrative richieste dal Bando. 

La Commissione ha ritenuto di escludere l’offerta perché non erano state 
presentate le dichiarazioni integrative pretese nel bando e contenute nel 
modello predisposto dalla stazione appaltante. 

Tar Sicilia, Palermo, 30/10/2020, n.2290, accoglie il ricorso ed annulla 
l’esclusione. 

Dopo aver rilevato che il bando prevede l’inciso “a pena di esclusione” 
soltanto in caso di assenza del ribasso percentuale e del numero di giorni 
di riduzione per espletare i servizi oggetto di affidamento, il Tar 
stabilisce: 

Ed infatti l’incipit della disposizione del bando recita “La busta “C — 
Offerta economica e temporale” contiene, a pena di esclusione, l’offerta 
economica e temporale predisposta preferibilmente secondo il Modello C1 e 
il Modello C2 allegati al presente bando di gara e deve contenere i 
seguenti elementi: …”. 

Dunque l’utilizzo del modello C1 non viene considerato dal disciplinare 
come necessario essendo espressamente qualificato come “preferibile”, 
mentre in nessuna parte della disposizione si indica, a pena di esclusione, 
la necessità di formulare le dichiarazioni integrative alla base 
dell’esclusione che, per questa ragione, deve considerarsi adottata in 
evidente violazione del principio di tassatività delle sanzioni espulsive. 

5.2. Risulta fondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si 
deduce che l’offerta economica in senso stretto appare completa nei suoi 
elementi essenziali perché risulta indicato il ribasso del 48,48%; mentre 
le tre dichiarazioni mancanti di cui al Mod. C1, come sopra descritte, 
considerate alla luce della complessiva documentazione di gara, nulla 
aggiungono all’insieme degli obblighi assunti su base volontaria o legale 
dalla concorrente. 

Il motivo è fondato per le ragioni già succintamente esposte nell’ordinanza 
cautelare n.743/2019 adottata da questo Tar e confermate dal CGA con 
ordinanza n.499/2019; i dati numerici dell’offerta economica sono stati 
infatti dichiarati, mentre le tre dichiarazioni integrative non rese non 
riguardano strettamente l’offerta economica e peraltro, sono state rese 
aliunde in altre parti dell’offerta. 

5.3. Conseguentemente è fondato anche il terzo motivo di ricorso con il 
quale la ricorrente deduce che la natura e consistenza delle dichiarazioni 
richieste nel modulo C1 – nella misura in cui non attengono al contenuto 
essenziale dell’offerta economica o tecnica – avrebbero dovuto essere 
oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Decreto 
Legislativo n.50/2016. 

Al riguardo il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “Nelle 
procedure di gara ad evidenza pubblica, l’istituto del soccorso istruttorio 
comprende nel suo ambito operativo, oltre alle mere operazioni di formale 
completamento o chiarimento di cui all’ art. 46 del D.Lgs. 163/2006, anche 
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e 
l’incompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità che non 
riguardi, tuttavia, l’offerta economica o tecnica in sé considerata” 
(Consiglio di Stato, sez. VI , 09/04/2019 , n. 2344). 

Deve pertanto ritenersi applicabile nel caso in esame l’istituto del 
soccorso istruttorio atteso che, come già precisato, le tre dichiarazioni 
integrative non rese, e che hanno determinato l’esclusione della 
ricorrente, non riguardano in senso stretto l’offerta economica. 

L’esclusione viene annullata. 

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