02/11/2020 - Dichiarazioni integrative dell’offerta economica non previste “a pena di esclusione”. Può attivarsi soccorso istruttorio! Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 30/10/2020, n.2290.
In una procedura telematica la Busta C (offerta economica) doveva contenere
due files : l’offerta economica e le connesse dichiarazioni integrative (di
aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi,
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni, di
avere preso atto ed accettare che la Stazione Appaltante si riservava la
facoltà di non procedere all’espletamento della gara e/o alla successiva
aggiudicazione ).
L’impresa sottoscrive i documenti ma carica due volte il file relativo al
ribasso ( economico e temporale), omettendo di caricare quello contenente
le dichiarazioni integrative richieste dal Bando.
La Commissione ha ritenuto di escludere l’offerta perché non erano state
presentate le dichiarazioni integrative pretese nel bando e contenute nel
modello predisposto dalla stazione appaltante.
Tar Sicilia, Palermo, 30/10/2020, n.2290, accoglie il ricorso ed annulla
l’esclusione.
Dopo aver rilevato che il bando prevede l’inciso “a pena di esclusione”
soltanto in caso di assenza del ribasso percentuale e del numero di giorni
di riduzione per espletare i servizi oggetto di affidamento, il Tar
stabilisce:
Ed infatti l’incipit della disposizione del bando recita “La busta “C —
Offerta economica e temporale” contiene, a pena di esclusione, l’offerta
economica e temporale predisposta preferibilmente secondo il Modello C1 e
il Modello C2 allegati al presente bando di gara e deve contenere i
seguenti elementi: …”.
Dunque l’utilizzo del modello C1 non viene considerato dal disciplinare
come necessario essendo espressamente qualificato come “preferibile”,
mentre in nessuna parte della disposizione si indica, a pena di esclusione,
la necessità di formulare le dichiarazioni integrative alla base
dell’esclusione che, per questa ragione, deve considerarsi adottata in
evidente violazione del principio di tassatività delle sanzioni espulsive.
5.2. Risulta fondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si
deduce che l’offerta economica in senso stretto appare completa nei suoi
elementi essenziali perché risulta indicato il ribasso del 48,48%; mentre
le tre dichiarazioni mancanti di cui al Mod. C1, come sopra descritte,
considerate alla luce della complessiva documentazione di gara, nulla
aggiungono all’insieme degli obblighi assunti su base volontaria o legale
dalla concorrente.
Il motivo è fondato per le ragioni già succintamente esposte nell’ordinanza
cautelare n.743/2019 adottata da questo Tar e confermate dal CGA con
ordinanza n.499/2019; i dati numerici dell’offerta economica sono stati
infatti dichiarati, mentre le tre dichiarazioni integrative non rese non
riguardano strettamente l’offerta economica e peraltro, sono state rese
aliunde in altre parti dell’offerta.
5.3. Conseguentemente è fondato anche il terzo motivo di ricorso con il
quale la ricorrente deduce che la natura e consistenza delle dichiarazioni
richieste nel modulo C1 – nella misura in cui non attengono al contenuto
essenziale dell’offerta economica o tecnica – avrebbero dovuto essere
oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Decreto
Legislativo n.50/2016.
Al riguardo il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “Nelle
procedure di gara ad evidenza pubblica, l’istituto del soccorso istruttorio
comprende nel suo ambito operativo, oltre alle mere operazioni di formale
completamento o chiarimento di cui all’ art. 46 del D.Lgs. 163/2006, anche
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e
l’incompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità che non
riguardi, tuttavia, l’offerta economica o tecnica in sé considerata”
(Consiglio di Stato, sez. VI , 09/04/2019 , n. 2344).
Deve pertanto ritenersi applicabile nel caso in esame l’istituto del
soccorso istruttorio atteso che, come già precisato, le tre dichiarazioni
integrative non rese, e che hanno determinato l’esclusione della
ricorrente, non riguardano in senso stretto l’offerta economica.
L’esclusione viene annullata.