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27/03/2020 - Sanzioni più severe per chi non rispetta le misure restrittive

tratto da salute.gov.it
Sanzioni più severe per chi non rispetta le misure restrittive
 
Il Decreto legge 19, in vigore da oggi e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo, raccoglie e conferma la disciplina fin qui emenata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai Presidenti di Regione è attribuita la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive, in risposta a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio.
A garanzia del rispetto delle misure di distanziamento sociale il Decreto del 25 marzo inasprisce il sistema sanzionatorio, disciplinato dall'art.4.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Pubblici esercizi, attività produttive o commerciali
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La sanzione si applica in particolare per le attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa):
  • cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi; 
  • servizi educativi per l'infanzia, scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master e altri analoghi corsi;
  • attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
  • attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • altre attività d'impresa o professionali, ad esclusione dei servizi di pubblica necessità;
  • fiere e mercati.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Quarantena, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni). 

Controlli delle Forze di polizia e delle Forze armate
Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman