Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Marzo / 25/03/2020 - D.P.C.M. 22 marzo 2020: giro di vite del Governo su attività produttive e spostamenti delle persone, ma con tante eccezioni

25/03/2020 - D.P.C.M. 22 marzo 2020: giro di vite del Governo su attività produttive e spostamenti delle persone, ma con tante eccezioni

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Emergenza Coronavirus
D.P.C.M. 22 marzo 2020: giro di vite del Governo su attività produttive e spostamenti delle persone, ma con tante eccezioni
di Michele Deodati - Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
Il tanto atteso giro di vite del Governo sulle attività produttive, invocato a più riprese dalle Regioni, è infine arrivato con il D.P.C.M. firmato dal Presidente Conte nella serata di domenica 22 marzo, quando un lungo braccio di ferro con le rappresentanze delle imprese lasciava presagire un ulteriore slittamento. Preannunciato da un’ordinanza congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, che ha anticipato i divieti di spostamento delle persone dal proprio Comune, al fine di impedire una replica dei precedenti esodi da Nord a Sud, il provvedimento presidenziale opera a tutto campo sull’intero territorio nazionale fino al 3 aprile.
A supporto del lavoro delle Prefetture, chiamate, come vedremo, a svolgere un compito di verifica per le attività produttive che richiedano di rimanere aperte in quanto in continuità con le filiere di cui all’Allegato 1, il Ministero dell’Interno ha emanato un’apposita Circolare, la n. 15350, mentre con altra Circolare, la n. 555 del 23 marzo 2020, ha aggiornato il modello per le autodichiarazioni relative agli spostamenti.
Le nuove misure restrittive
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 dispone una generalizzata sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, con una serie di eccezioni e distinguo contenuti nel decreto stesso e in riferimento all’elenco ad esso allegato. Il decreto opera inoltre mediante una serie di rinvii a precedenti provvedimenti governativi, come il D.P.C.M. 11 marzo 2020, e l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, oltre che a specifiche previsioni del D.L. n. 18/2020, ribattezzato “Cura Italia”.
L’Allegato 1 al decreto contiene un elenco delle attività di commercio all’ingrosso e di produzione che rimangono aperte, con la precisazione che tale lista, contenente riferimenti alla classificazione ATECO, potrà essere modificata successivamente con una procedura più snella, basterà infatti un decreto del MISE, sentito il MEF. Resta però inteso che le attività produttive che dovrebbero rimanere chiuse ai sensi del decreto 22 marzo 2020, possono continuare a lavorare se organizzate in modalità agile o a distanza.
Le imprese le cui attività sono sospese, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Restano chiuse le aperture al pubblico delle attività museali e della cultura, oltre che le attività dell’istruzione non organizzate a distanza mediante smart-learning.
Attività comunque consentite
Restano comunque consentite:
- le attività funzionali al mantenimento delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1;
- i servizi di pubblica utilità;
- i servizi essenziali;
- l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari.
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, se dall’interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Occorre però una preventiva comunicazione al Prefetto, contenente l’indicazione della filiera produttiva e delle imprese o amministrazioni destinatarie della fornitura. Il Prefetto potrà sospendere tali attività nel caso ritenga non sussistano le condizioni anzidette. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. Se l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale, non occorre la comunicazione al Prefetto; la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350, riguardo a questo delicato compito, ha invitato gli organi di controllo ad avvalersi della collaborazione dei competenti uffici regionali e camerali, al fine di poter supportare le proprie valutazioni con i necessari elementi di tipo tecnico ed economico. Inoltre, sempre la Circolare ha invitato a predisporre appositi modelli, senz’altro utili, da realizzare anche in base alle indicazioni pervenute dagli organismi tecnici a supporto.
- attività dell’industria aerospaziale e difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Attività professionali e produttive: modalità di svolgimento
Quanto alle eccezioni, notiamo subito che per espressa previsione, le attività professionali non sono sospese. Inoltre, a tal proposito, restano ferme le disposizioni dettate dal punto 7 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che forniscono indicazioni sulle modalità svolgimento delle attività professionali e produttive: massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che si possono eseguire al domicilio o a distanza; incentivazione di ferie, permessi retribuiti e quant’altro previsto dalla contrattazione collettiva; sospensione dei reparti produttivi non indispensabili alla produzione; assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e utilizzo di dispositivi di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; incentivazione delle sanificazioni, limitazioni agli spostamenti e all’uso di spazi collettivi nei siti produttivi.
Limiti alla circolazione delle persone: le precisazioni delle Circolari ministeriali
Il decreto introduce un divieto importante per tutte le persone fisiche, che non potranno “trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano”, e cioè alla data del 22/03/2020. Le eccezioni sono quelle già note: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Il Governo, conscio dell’errore a suo tempo commesso con il D.P.C.M. dell’8 marzo, quando ha di fatto autorizzato i pericolosi esodi da Nord a Sud del Paese, ha soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, le parole “E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350 ha chiarito che è possibile spostarsi anche fuori dal proprio comune nel caso della spesa alimentare, se il punto vendita più accessibile è ubicato fuori comune, mentre la Circolare n. 555, che ha approvato il nuovo modello di autodichiarazione ai fini degli spostamenti, ha spiegato che rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto anche pendolare effettuato dal lavoratore dal luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Inoltre, rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza anche i casi in cui un soggetto si rechi presso aeroporti, stazioni, porti, ecc., per trasferire i propri congiunti alla propria abitazione.
Pubblica amministrazione
Nessuna novità di rilievo per la Pubblica amministrazione: continua ad applicarsi quanto stabilito dall’art. 87D.L. n. 18/2020 in materia di lavoro agile. La previsione è alquanto restrittiva, per cui il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in atto, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Di conseguenza, le amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. Tocca ai Sindaci stabilire quali sono le attività indifferibili che rendano necessaria la presenza fisica del personale negli uffici. Per fare qualche esempio relativo ai Comuni, si pensi ai servizi cimiteriali, di anagrafe e stato civile; ai servizi di manutenzione e lavori pubblici, con esclusione della parte di programmazione; alla polizia municipale; ai servizi di assistenza, nonché ovviamente, alla protezione civile. Se però non è possibile ricorrere allo smart working, per carenze organizzative o per mancanza di strumentazione adeguata, occorre fare ricorso ad una serie di strumenti: ferie pregresse, congedo, banca delle ore, rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. È dunque escluso che il personale non attivabile sul lavoro agile e per il quale non è prevista espressamente dal Sindaco la presenza fisica, possa recarsi normalmente sul posto di lavoro.
Attività commerciali
Per le attività commerciali, resta fermo quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. In sostanza, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 1 al decreto 11 marzo. È sospesa l’attività di ristorazione, salvo per le consegne al domicilio, mentre restano aperte tabaccherie, edicole, farmacie e parafarmacie. Secondo l’ordinanza del Ministero della Salute, sono invece sospese le attività della somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi rimasti aperti lungo gli assi viari, ad eccezione di quelli nelle stazioni di servizio autostradali, che però possono erogare solo l’asporto per il consumo al di fuori dei locali.
Durata delle restrizioni e nuove scadenze
Le disposizioni del D.P.C.M. 22 marzo 2020 producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Gli iniziali termini di efficacia di questi ultimi provvedimenti, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman